Il Superbonus dopo la Legge di Bilancio 2021. Le risposte alle domande più frequenti - 2° Incontro

È consultabile a questo indirizzo la registrazione del webinar svoltosi il 13 maggio 2021 in collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto e DBA Group dal titolo: "Il Superbonus dopo la Legge di Bilancio 2021.  Le risposte alle domande più frequenti".

Nel corso del webinar, gli avv.ti Federica Bardini e Francesco Foltran dello studio BM&A hanno illustrato le condizioni per l'applicazione del superbonus agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, alla luce delle più recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli presentati dai contribuenti.

L'ing. Angelo Artuso ha esaminato invece il tema degli aspetti pratici connessi alla rendicontazione dei costi ed alla attestazione di congruità dei prezzi, richiesta per l'accesso alle agevolazioni fiscali.

Le slides proiettate dagli avv.ti Francesco Foltran e Federica Bardini sono disponibili a questo link.

Le slides proiettate dall'ing. Angelo Artuso sono disponibili a questo link.

Il Superbonus dopo la Legge di Bilancio 2021. Le risposte alle domande più frequenti - 1° Incontro

È consultabile a questo indirizzo la registrazione del webinar svoltosi il 4 maggio 2021 in collaborazione con la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto dal titolo: "Il Superbonus dopo la Legge di Bilancio 2021.  Le risposte alle domande più frequenti".

Nel corso dell'evento, gli avv.ti Federica Bardini e Francesco Foltran hanno illustrato le modalità di applicazione di questa agevolazione, anche alla luce delle più recenti risposte dell'Agenzia delle Entrate agli interpelli presentati dai contribuenti. Un approfondimento è stato riservato al tema del sismabonus e della sua applicazione agli aggregati urbani ed ai centri storici.

Le slides proiettate sono disponibili a questo link.

 

Il superbonus in pillole - Immobili diroccati (Unità collabenti)

Gli interventi agevolabili con il Superbonus devono riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Ma cosa si intende per edificio esistente? Può essere considerato tale un edificio collabente, ossia un edificio fatiscente, un rudere?

Secondo le indicazioni fornite proprio dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, la prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dell’edificio stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento nonché dal pagamento dell’IMU ove dovuta.

Sulla base di tali presupposti, l’esistenza dell’edificio è stata riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 ossia nell’ipotesi di “unità collabente” in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente (Circolare 8.09.2020, n. 19/ E). In considerazione di ciò, è stata riconosciuta la possibilità di fruire sono state delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di qualificazione energetica (c.d. Ecobonus) e di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2, "unità collabenti" per l’appunto.

In linea con la sua precedente prassi, l’Agenzia delle Entrate con la recentissima circolare n. 30/e del 22 dicembre 2020 (adottata per fornire ulteriori chiarimenti interpretativi in materia di Superbonus) ha definitivamente chiarito che è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). Per completezza si osserva inoltre che per beneficiare del Superbonus in relazione ad interventi su un fabbricato diruto l'immobile oggetto degli interventi deve risultare classificato come "unità collabente" e, dunque, iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo (Risposta ad interpello n. 17 del 7/01/2021)

Superbonus in pillole - Interventi su garage, magazzini, fienili e altre pertinenze.

Già a partire dalla circolare 24/e dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari residenziali e sulle relative pertinenze.

Secondo la definizione che fornisce il codice civile, si considerano pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa” (art. 817 c.c.).

In linea generale, tra le pertinenze dell’abitazione principale si possono annoverare le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C. Si pensi, ad esempio, ai box auto o garage, alle cantine, ai locali o magazzini di deposito, ai fienili, e così via, a condizione, beninteso, che siano utilizzate in modo durevole al servizio dell’immobile residenziale.

Con la recentissima circolare n. 30/e del 22 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha specificato che si può beneficiare del Superbonus anche laddove l’intervento trainante sia eseguito unicamente sulla pertinenza, indipendentemente cioè dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, si ricorda che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici, il Superbonus spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. Rimanendo poi in tema di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici, conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.

Ed inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questi casi, ai fini del Super ecobonus e più in generale di tutti gli interventi di efficientamento energetico, non rileva che le Pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico. Condizione questa, quella cioè della preesistenza di un riscaldamento funzionante nell’unità immobiliare oggetto di intervento, che, ricordiamo, è invece essenziale in tutti gli altri casi, persino nell’ipotesi in cui si tratti di unità immobiliari collabenti catastalmente individuate come F/2.

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