Già a partire dalla circolare 24/e dell’8 agosto 2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il Superbonus spetta per gli interventi realizzati sulle unità immobiliari residenziali e sulle relative pertinenze.
Secondo la definizione che fornisce il codice civile, si considerano pertinenze “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa” (art. 817 c.c.).
In linea generale, tra le pertinenze dell’abitazione principale si possono annoverare le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C. Si pensi, ad esempio, ai box auto o garage, alle cantine, ai locali o magazzini di deposito, ai fienili, e così via, a condizione, beninteso, che siano utilizzate in modo durevole al servizio dell’immobile residenziale.
Con la recentissima circolare n. 30/e del 22 dicembre 2020, l’Agenzia delle entrate ha specificato che si può beneficiare del Superbonus anche laddove l’intervento trainante sia eseguito unicamente sulla pertinenza, indipendentemente cioè dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Inoltre, si ricorda che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici, il Superbonus spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi. Rimanendo poi in tema di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici, conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.
In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Ed inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in questi casi, ai fini del Super ecobonus e più in generale di tutti gli interventi di efficientamento energetico, non rileva che le Pertinenze siano o meno servite dall’impianto termico. Condizione questa, quella cioè della preesistenza di un riscaldamento funzionante nell’unità immobiliare oggetto di intervento, che, ricordiamo, è invece essenziale in tutti gli altri casi, persino nell’ipotesi in cui si tratti di unità immobiliari collabenti catastalmente individuate come F/2.