Interventi trainati di abbattimento delle barriere architettoniche: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come noto, una delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020 (l.n. 178/2020) è stata l’inclusione tra gli interventi “trainati” a cui si applica il Superbonus 110% anche degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il “traino”, in origine previsto per il solo “Super-Ecobonus” è stato esteso anche al “Super-Sismabonus” per effetto del decreto “semplificazioni”.

Con la risposta ad interpello n. 455 del 5 luglio 2021 l’Agenzia delle entrate ha fornito alcune precisazioni in merito all’applicazione di questa agevolazione fiscale:

  • Quanto agli interventi rientranti nell’ambito applicativo dell’agevolazione, l’Agenzia ha precisato che la detrazione spetta “qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 236/1989, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti”
  • Quanto alla necessaria presenza di un disabile nell’immobile nel quale sono effettuati gli interventi, l’Agenzia ha chiarito che il beneficio spetta per le spese sostenute per gli interventi agevolabili “anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi”
  • Quanto al tetto di spesa, l’Agenzia ha precisato che l'ammontare massimo di spesa ammesso alSuperbonus è attualmente pari ad euro 96.000;
  • Quanto alle forme di fruizione dell’agevolazione, è stata confermata la possibilità i beneficiari di optare per la cessione del credito di importo corrispondente alla detrazione, anche in forma di “Sconto in Fattura”.
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