Sì al cumulo del Superbonus con il Bonus Facciate ma occorre rigore nella definizione degli interventi

Il bonus facciate, sul quale abbiamo già dedicato un ampio approfondimento, è un'agevolazione fiscale che sta attirando un interesse crescente. Da molti è considerata un'alternativa al Superbonus, considerata la maggiore semplicità e la possibilità di sfruttarlo per alcune categorie di interventi sulle facciate che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato.

Per altri si tratta di un'opportunità che può essere colta per estendere l'ambito degli interventi agevolati anche ad opere complementari a quelle per le quali è prevista l'applicazione del Super-ecobonus o del Super-sismabonus.

Riportiamo di seguito alcuni interpelli che si sono pronunciati sulla cumulabilità di questi incentivi fiscali.

 

INTERPELLO n. 528 del 9 novembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di cumulare il Superbonus con il bonus facciate a condizione che in relazione alle medesime spese non si fruisca di entrambe le agevolazioni fiscali.

Più precisamente, è necessario con l’ausilio dei tecnici operare una netta distinzione fra le opere ancillari a quelle ammesse al Superbonus, per esempio quelle di riduzione del rischio sismico, e le opere che possono considerarsi autonome. Le spese per gli interventi di completamento concorrono al medesimo limite di spesa concesso per il Superbonus (nell’esempio, euro 96.000,00 per unità immobiliare). Viceversa, le spese sostenute per le opere autonome potranno fruire del Bonus Facciate 90% senza essere sottoposte ad alcun massimale. Per prassi consolidata, le spese dovranno essere contabilizzate separatamente pertanto sarà opportuno richiedere l’emissione di fatture separate per le opere ammesse al Superbonus, da un lato, e quelle ammesse al Bonus facciate dall’altro.

“Tanto premesso, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese, qualora, come prospettato dall'Istante, siano realizzati sull'edificio sia interventi di riduzione del rischio sismico sia interventi sulle facciate dell'edifico, è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. Va, tuttavia, rilevato che nella citata circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che il Superbonus spetta, nei limiti di spesa previsti, anche per taluni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata dell'edificio, indicati dall'Istante. Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà, invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate. La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello. Ai fini della fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro adempimento richiesto”.

 

Opere di manutenzione agevolate al 110% se necessarie al completamento degli interventi di messa in sicurezza statica dell’edificio: INTERPELLO n. 175 del 16 marzo 2021

Come più volte ribadito dall’Agenzia delle Entrate, il Super-Sismabonus non può essere cumulato con il Bonus ristrutturazioni in quanto il primo rappresenta una sub-categoria del secondo. Tuttavia, qualora si proceda alla esecuzione di interventi antisismici ammessi al Superbonus 110%, le spese per gli interventi di manutenzione che concorrono al completamento dei primi sono parimenti ammesse al 110% sino alla concorrenza del medesimo limite di spesa concesso, pari ad euro 96.000,00 per unità immobiliare.

“Con riferimento ai quesiti sub 4) e 5) si osserva che quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l'intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus per interventi antisismici pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato (cfr. circolare n. 24/E del 2020). Anche per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati”.

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