Come illustrato nel precedente articolo, l’art. 1, comma 1, del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, ha previsto in favore delle imprese del comparto turistico elencate nel comma 4 la possibilità di fruire di un credito d’imposta, nel limite massimo dell’80% delle spese sostenute a partire dal 7 novembre 2021 (giorno di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di determinati interventi, inclusi quelli di efficientamento energetico e riqualificazione antisismica delle strutture.
L’art. 1 co. 8 prevede che il credito d’imposta possa essere utilizzato unicamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025, così come stabilito dall’Avviso Pubblico del Ministero del Turismo pubblicato, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 152/2021, in data 23 dicembre 2021.
Ai fini del perfezionamento della compensazione, l’ammontare del credito d'imposta utilizzato non dovrà eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento. A tal scopo, la norma prevede che il Ministero del turismo, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, provveda a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione, l’importo del credito concesso, unitamente a quello del contributo a fondo perduto, oltre alle eventuali variazioni e revoche.
L’art. 1 co. 8 prevede, in alternativa all’utilizzo mediante compensazione, la cedibilità del credito d’imposta per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti. In particolare, la norma dispone che ulteriori cessioni potranno intervenire solamente in favore di banche ed intermediari finanziari e comunque nel limite di due. Il cessionario potrà usufruire del credito d’imposta nella medesima modalità concessa al cedente, ossia tramite compensazione.
Il contributo erogato mediante credito di imposta, alla pari del contributo a fondo perduto, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP, non rilevando, peraltro, né ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex art. 61 del TUIR né ai fini della determinazione della quota delle altre spese deducibili ex art. 109, comma 5 TUIR.