Tutte le novità sul Superbonus contenute nel Decreto Aiuti-Quater

Con l’art. 9 del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176 (“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”), entrato in vigore il 19 novembre scorso, sono state introdotte alcune novità alla disciplina del "Superbonus". Di seguito riassumiamo le principali.

 

1. Proroga del Superbonus 110% per gli edifici unifamiliari e per gli interventi realizzati da ONLUS, APD e ODV

Viene prorogato il Superbonus 110% per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni su edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023.

Rimane invariata la condizione della proroga che consiste nella esecuzione di lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo alla data del 30 settembre 2022, con la precisazione che nel computo possono essere compresi anche i lavori non ammessi al Superbonus (inclusi quelli ammessi ad altri incentivi e quelli non agevolati). Sulle modalità di attestazione del rispetto di tale condizione, si rinvia alla risposta n. 1/2022 fornita dalla Commissione Consultiva per il Monitoraggio dell’applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate.

Il Superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 anche in relazione agli interventi previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 i.e. per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis). Trattasi degli interventi eseguiti dalle ONLUS, APD e OdV che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito (quest’ultimo costituisce titolo idoneo a condizione che sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 31.07.2021, data di entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 119 co. 10-bis D.L. n. 34/2020).

 

2. Introduzione del "Superbonus 90%" per gli interventi su edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, arti o professioni su edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno l'aliquota della detrazione è ridotta al 90%.

L'agevolazione si applica alle seguenti condizioni: deve trattarsi di interventi avviati dal 1° gennaio 2023; il presupposto soggettivo non è il semplice possesso di un titolo idoneo sull’immobile ma la titolarità del diritto di proprietà, o di diritto reale di godimento (es. usufrutto, superficie, uso, abitazione) e il possesso di un reddito calcolato ex art. 119 co. 8-bis. 1 non superiore ad euro 15.000,00; il presupposto oggettivo è che l’immobile sia adibito ad abitazione principale;

 

3. Riduzione dell'aliquota dal 110% al 90% per gli interventi realizzati su condomini ed edifici "plurifamiliari"

Viene ridotta dal 110% al 90% la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 in relazione agli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione. Trattasi degli interventi eseguiti dai condominii e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, sugli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nonché degli interventi effettuati dalle ONLUS, dalle OdV e dalle APS.

Per espressa previsione dell’art. 9 co. 2 D.L. n. 176/2022, sono tuttavia ammessi a fruire del Superbonus con l’aliquota del 110% anche per le spese che saranno sostenute nel 2023 i soggetti che alla data del 25 novembre 2022 risultino aver già presentato la CILAS e, ove trattasi di condominii, risultino aver approvato i lavori con delibera assembleare antecedente al 25 novembre 2022; per gli interventi di demolizione e ricostruzione, esclusi dalla CILAS, è necessario che alla data del 25 novembre 2022 risulti già presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (es. Richiesta di Permesso di Costruire). In sintesi, per gli edifici plurifamiliari èsufficiente la presentazione della CILAS entro il 25.11.2022; mentre per i condomini è necessario documentare che anche la delibera di approvazione dei lavori è anteriore a tale data (sulle modalità di attribuzione della data certa abbiamo scritto qui)

 

4. Incremento della durata della detrazione per i crediti non utilizzati

È stata prevista la facoltà di avvalersi in 10 quote annuali di parti importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista (i.e. 5 quote annuali per le spese sostenute nel 2021, oppure 4 quote annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022), dei crediti d’imposta della tipologia Superbonus (i.e. per interventi di cui all’art. 119 Decreto Rilancio) derivanti da comunicazioni di esercizio dell’opzione inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. La previsione riportata nel comma 4 dell’art. 9 D.L. n. 176/2022 deroga alla regola generale di cui all’art. 121 co. 3 D.L. n. 34/2020 secondo cui “Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso”. A tal fine, è previsto che il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o il cessionario inviino previamente una comunicazione all’Agenzia delle Entrate ma si rinvia ad un provvedimento direttoriale per la definizione delle modalità attuative.

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