Il regime transitorio del Superbonus per i condomini: come dare data certa alle deliberazioni assembleari

Il decreto-legge n. 176 del 18 novembre 2022 ha previsto all’art. 9 la modifica dell’aliquota del “Superbonus” dal 110 al 90%. 

L’art. 9, co. 2 del decreto-legge ha stabilito un regime transitorio in base al quale viene mantenuta la precedente aliquota nel caso di interventi per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e, in  caso di interventi su edifici condominiali, se la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022. 

L'art. 1, co. 894 della Legge di Bilancio ha integrato questo regime transitorio, prevedendo che l'aliquota del 110% resti confermata anche per interventi la cui CILAS sia stata depositata entro il 31 dicembre 2022, a condizione che la delibera assembleare risulti adottata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 176/2022 (19 novembre 2022).

La legge di Bilancio ha previsto che la data di adozione della delibera assembleare deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Allo scopo di consolidare l’accesso al beneficio fiscale, può essere in ogni caso opportuno che sia attribuita alla deliberazione assembleare (rectius, al verbale dell’assemblea) data certa, anche allo scopo di documentare la veridicità della dichiarazione resa dall'amministratore. 

L’attribuzione di data certa a questo documento, anche nel caso in cui sia un documento originariamente formato su supporto cartaceo, può essere prevista mediante la realizzazione di una sua copia informatica (ad esempio, una scansione), alla quale può essere apposta una marca temporale conforme al reg. 910/2014. 

In alternativa, è possibile attribuire il requisito della certezza della data mediante la trasmissione della copia informatica a mezzo della posta elettronica certificata, purché ad un indirizzo di posta diverso da quello del mittente. È inoltre necessario che il gestore del servizio pec rilasci una ricevuta “completa”, nella quale sia allegato anche il messaggio inviato. 

È inoltre idoneo a conferire i requisiti della certezza della data il riversamento del documento in un sistema di conservazione documentale conforme alle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale.  

Resta inteso che questi strumenti consentono di attribuire al documento una data certa corrispondente a quella in cui è apposta la marca temporale, oppure è generata la ricevuta della PEC oppure è attribuito il riferimento temporale dal sistema di conservazione: tali attività devono dunque essere realizzate, rispettivamente prima del 19 o del 25 novembre 2022 e dunque entro le 23:59 del 18 o del 24 novembre 2022 

In alternativa, a seguito della cessazione del servizio di “data certa” offerto dalle Poste Italiane, il documento cartaceo può essere munito di data certa mediante spedizione in plico raccomandato oppure alle condizioni previste dall’art. 2704 c.c., ad esempio: 

  • Nel caso di registrazione del documento; 
  • Nel caso in cui il documento sia stato sottoscritto da persona deceduta dopo la sottoscrizione; 
  • Nel caso di riproduzione o registrazione in un atto pubblico; 
  • Nel caso in cui si verifichi un altro atto che stabilisca in modo certo l’anteriorità della formazione del documento, ad esempio nel caso di sottoscrizione di un contratto d’appalto nel quale la deliberazione sia menzionata. 

 

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