Nell'articolo del del 26 maggio 2022 commentavamo la risposta ad interpello n. 907-396/2022 con cui l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ammetteva per la prima volta che il deposito tardivo dell’Allegato B del D.M. n. 58/2017 non determina la decadenza dal Super-Sismabonus 110% allorquando quest’ultimo sia stato redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato in possesso di idonea polizza assicurativa prima dell’avvio dei lavori (per esempio, allorchè firmato digitalmente e munito di marca temporale), trattandosi di una violazione meramente formale ai sensi dell’art. 119 co. 5-bis D.L. n. 34/2020.
In modo del tutto inatteso, con l’interpello n. 907-1406/2022 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha tuttavia rettificato la suddetta risposta giungendo a sostenere esattamente il contrario.
L’Amministrazione ha dapprima richiamato l’art. 3 del D.M. n. 58 del 2017, come modificato dal D.M. n. 24 del 09.01.2020, secondo cui “il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori”.
A seguire, l’Agenzia delle Entrate ha citato la circolare n. 7/E/2021 nella parte in cui è stabilito che un’asseverazione tardiva causa la decadenza dal Sismabonus.
Su tali premesse, considerato che nel caso in esame era incontestata la circostanza che l’asseverazione fosse stata presentata tardivamente (i.e. dopo l’inizio dei lavori), l’Agenzia ha concluso che “Sulla base di nuove valutazioni conseguenti all’esame di ulteriore documentazione e di indicazioni fornite dai competenti Uffici centrali di questa Agenzia, occorre rilevare che la tardiva presentazione dell’asseverazione resa in base alle disposizioni di cui al richiamato decreto ministeriale n. 58 del 2017, non è assimilabile ad una violazione di natura meramente formale ai sensi del comma 5-bis dell’art. 119 D.L. 34/2020”.
Posto che la risposta rettificativa è intervenuta a distanza di 4 mesi dalla prima, si pone ora il problema di assumere le iniziative più opportune per allinearsi al parere dell’Agenzia delle Entrate e restituire il credito d’imposta indebitamente fruito al fine di prevenire accertamenti in futuro.
Naturalmente, in casi come questi, si ritiene di poter escludere l’irrogazione di eventuali sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per l’indebita fruizione del (Super)Sismabonus stante la buona fede del contribuente e il legittimo affidamento da quest’ultimo riposto sull’originaria risposta ricevuta.
Infatti, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dei Diritti del Contribuente “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede” (comma 1). Inoltre, il comma 2 specifica che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa”.