Sì al Super-Sismabonus se l’Allegato B è stato firmato digitalmente e munito di data certa prima dell’avvio dei lavori e depositato tardivamente per errore

Aggiornamento: con l’interpello n. 907-1406/2022 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha rettificato la risposta ad interpello in commento, giungendo a sostenere il contrario.

 

Con la risposta ad interpello n. n. 907-396/2022 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha accolto la soluzione interpretativa presentata dal nostro Team Bonus Fiscali stabilendo per la prima volta che il deposito tardivo dell’Allegato B costituisce una violazione meramente formale che non comporta la decadenza dall’agevolazione ai sensi dell’art. 119 co. 5-bis D.L. n. 34/2020, qualora l’asseverazione sia stata sottoscritta digitalmente e munita di marca temporale prima dell’avvio dei lavori da tecnico abilitato munito di idonea polizza assicurativa.

L’istanza era stata presentata nell’interesse di due comproprietari di un edificio unifamiliare che avevano conseguito il rilascio di un Permesso di Costruire per lavori di demolizione e ricostruzione in chiave antisismica e che avevano presentato, tramite tecnico incaricato, al SUAP del Comune competente la comunicazione di inizio lavori senza allegare né l'asseverazione di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.

In realtà, tale documentazione era stata tempestivamente confezionata, tant’è vero che l’Ingegnere asseveratore aveva apposto in entrambi i documenti la propria firma digitale in modalità CADES nei giorni precedenti alla presentazione della comunicazione di inizio lavori. Alla data di sottoscrizione digitale, l’asseveratore era inoltre regolarmente in possesso di idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. 119 co. 14 D.L. n. 34/2020.

L’Agenzia delle Entrate, accogliendo gli argomenti di diritto sviluppati nell’istanza di interpello del nostro team legale, ha affermato chelo strumento della firma digitale corredata da marca temporale, laddove rispondente ai requisiti previsti dalle norme e dalle regole tecniche vigenti, è idoneo a garantire la certezza della data di emissione del documento sottoscritto digitalmente, oltreché l'integrità e l'immodificabilità del documento, si ritiene che nel caso in esame, nel rispetto dei requisiti previsti dal Legislatore, possa trovare applicazione il Superbonus di cui all'art. 119, c. 4 D.L. 34/2020.”

A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato il comma 1-bis dell'art. 20 D.Lgs. 82/2005 a mente del quale "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. (...) La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida".  Inoltre, la stessa Agenzia ha richiamato l’art. 41 co. 1 (rubricato "Riferimenti temporali opponibili ai terzi") del d.p.c.m. del 22 febbraio 2013, recante "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" del CAD, che stabilisce che "I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità con quanto disposto dal Titolo IV sono opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale"; il predetto Titolo IV (articoli da 47 a 54) detta le "Regole per la validazione temporale mediante marca temporale".

Su tali premesse, l’Agenzia delle Entrate ha dunque riconosciuto che il deposito tardivo dell’asseverazione di rischio sismico ante operam (conforme all’Allegato B del D.M. n. 58/2017) tempestivamente redatta da tecnico munito di idonea polizza assicurativa rientra nel campo di applicazione dell’art. 119 co. 5-bis D.L. n. 34/2020, introdotto dall’art. 33-bis co. 1 lett. b) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd. “DL Semplificazioni”). In base a tale disposizione “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione".

Trattasi di un principio di notevole portata se si considera che i contribuenti potranno accedere al Superbonus 110%.

In caso contrario, come noto, posto che gli adempimenti prescritti dal D.M. n. 58/2017 valgono sia ai fini del Super-Sismabonus che del Sismabonus ordinario (nel caso degli edifici unifamiliari dal 70% all’80%), l’unico incentivo potenzialmente a disposizione sarebbe stato il Bonus ristrutturazioni 50%.

Inutile dire che l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, ha dimostrato di dare effettività al disposto di cui al comma 5-bis dell’art. 119, del quale sinora si erano sottovalutati gli effetti.

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