I Contenuti della CILA-Superbonus in base al Decreto Semplificazioni convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108

In forza delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni n. 77/2021, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l’art. 119 D.L.n. 34/2020 nella versione vigente dal 31 luglio 2021 stabilisce che

13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di   inizio   lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento   che   ne   ha   consentito   la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380.  Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio   fiscale   previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.  13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento".

 

13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6  del  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  2  marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della  normativa  regionale,  nella  CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la  segnalazione  certificata  di  inizio attività di cui all'articolo 24 del testo unico di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

 

Alla luce delle disposizioni sopra richiamate, considerato il nuovo modello CILAS approvato, si deve considerare che

  1. gli interventi di riqualificazione energetica e che interessano le strutture ammessi al Superbonus, fatta eccezione per quelli realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILAS. Viene specificato che gli interventi possono riguardare anche le parti strutturali e i prospetti del fabbricato.
  2. nella CILAS non è richiesta l’asseverazione di stato legittimo dell’immobile, essendo sufficiente riportare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o che ne ha consentito la legittimazione oppure dichiarare che la costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967.
  3. l’agevolazione fiscale non decade in presenza di abusi ma soltanto nei casi previsti dal legislatore: mancata presentazione della CILA, difformità degli interventi realizzati rispetto a quanto dichiarato nella CILA, omessa indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha autorizzato o legittimato la costruzione o della dichiarazione che trattasi di edificio ante 67, infedeltà delle asseverazioni di cui all’art. 119 co. 14 D.L. n. 34/2020.
  4. la CILAS non sana eventuali abusi edilizi presenti nell’immobile: il venire meno dell’obbligo di rilascio dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis co. 1-bis D.P.R. n. 380/2001 ai fini della fruizione del Superbonus non fa venire meno i controlli sulla legittimità dell’immobile oggetto di intervento con la conseguenza che resta necessario ottenere la sanatoria (a condizione che ne sussistano le condizioni di legge) per le difformità non rientranti nelle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia anche allo scopo di evitare ordini di rimozione in pristino da parte delle Autorità compenti, oltre alle altre misure e sanzioni previste dalle norme vigenti.
  5. qualora le opere ammesse al Superbonus costituiscano attività di edilizia libera, esse possono essere descritte dal progettista nel modello stesso, senza allegare anche un elaborato progettuale.
  6. le varianti in corso d’opera sono comunicate alla fine dei lavori utilizzando sempre il modello CILAS, indicando la CILA-Superbonus di cui costituisce integrazione;
  7. alla fine dei lavori non è richiesta la Segnalazione certificata di agibilità.

 

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