Pubblichiamo la lista delle domande più frequenti sottoposte al nostro Team Bonus Fiscali in merito al nuovo titolo edilizio richiesto per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 119 d.l. 34/2020 ("CILA Superbonus")
1. Cosa prevede il nuovo art. 119, co. 13-ter del decreto-legge n. 34/2020 in materia di titoli edilizi per gli interventi di superbonus?
2. Da quando si applicano le disposizioni sulla “CILA Superbonus”?
3. Quali sono le informazioni e le dichiarazioni necessarie per la nuova “CILA Superbonus”?
4. Posso usare la “CILA Superbonus” anche nel caso di interventi di miglioramento sismico?
5. Nel caso di interventi edilizi che prevedano sia interventi ammessi al “Superbonus 110%” che interventi ammessi ad altre detrazioni (es. Bonus Ristrutturazioni 50%) è possibile presentare una sola CILA?
6. Nel caso di interventi edilizi che ricadano su immobili soggetti a vincolo culturale o in zone soggette a vincolo paesaggistico, quali sono le condizioni per la presentazione della nuova “CILA Superbonus”?
7. Quali sono le cause di decadenza dal beneficio fiscale per gli interventi Superbonus 110%?
8. Nel caso di interventi avviati prima del 1° giugno 2021, quali cause di decadenza dal beneficio fiscale trovano applicazione?
9. Nel caso di interventi effettuati con la nuova “CILA Superbonus” eventuali difformità preesistenti possono essere sanate?
10. Cosa significa che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”?
11. Cosa significa che “Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione”?
12. Quale modulo si deve usare per la presentazione della CILA Superbonus?
13. Nel caso di attività che rientrano nell'elenco di attività di edilizia libera, occorre comunque presentare la CILA Superbonus?
1. Cosa prevede il nuovo art. 119, co. 13-ter del decreto-legge n. 34/2020 in materia di titoli edilizi per gli interventi di superbonus?
Il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 ha sostituito con una nuova disposizione l’art. 119, co. 13-ter del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.
La modifica legislativa ha modificato la qualificazione giuridica degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico previsti dall’art. 119, che – fatta eccezione per quelli che comportano la demolizione e ricostruzione del fabbricato – costituiscono sempre manutenzione straordinaria.
Tutti questi interventi possono essere realizzati mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (“CILA Superbonus”).
2. Da quando si applicano le disposizioni sulla “CILA Superbonus”?
Il decreto-legge n. 77/2021 si applica a partire al 1° giugno 2021.
3. Quali sono le informazioni e le dichiarazioni necessarie per la nuova “CILA Superbonus”?
La “CILA Superbonus” deve essere presentata conformemente all’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001 (TUE), integrata con le previsioni dell’art. 119, co. 13-ter d.P.R. n. 380/2001.
In particolare, si prevede che nella CILA devono essere indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione.
Per gli immobili realizzati anteriormente al 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione che attesti l’anteriorità del fabbricato a questa data.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo prevista dall’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L’art. 6-bis, co. 2 TUE prevede inoltre che il tecnico abilitato debba dichiarare sotto la propria responsabilità che che i lavori (e non il fabbricato) sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio.
4. Posso usare la “CILA Superbonus” anche nel caso di interventi di miglioramento sismico?
L’art. 119, co. 13-ter ha previsto in via generale che tutti gli interventi previsti dall’art. 119 del d.l. 34/2021, compresi quelli di miglioramento sismico, costituiscano manutenzione straordinaria e siano attuabili con CILA tranne nel caso in cui comportino la demolizione e ricostruzione del fabbricato.
La volontà del legislatore sembra dunque orientata nel senso di applicare questo regime a tutti gli interventi incentivati con il Superbonus 110%, fatta eccezione soltanto per quelli di demolizione e ricostruzione.
Tuttavia, la norma non ha previsto alcuna deroga alle regole generali previste per la CILA, tra cui quella che prevede che il progettista debba asseverare sotto la propria responsabilità che l’intervento non interessa le parti strutturali dell’edificio.
Nel caso di interventi che accedono al Super-sismabonus 110% potrebbe sorgere un conflitto tra la previsione dell’art. 6-bis TUE e la previsione dell’art. 119, co. 13-ter.
In questo caso, una lettura sistematica delle disposizioni sembra deporre nel senso che questi interventi dovranno comunque soddisfare la normativa antisismica e che le dichiarazioni del progettista dovranno opportunamente essere precisate nel caso di interventi che coinvolgano le parti strutturali.
Tuttavia, la questione resta aperta ed è auspicabile una precisazione da parte del legislatore.
5. Nel caso di interventi edilizi che prevedano sia interventi ammessi al “Superbonus 110%” che interventi ammessi ad altre detrazioni (es. Bonus Ristrutturazioni 50%) è possibile presentare una sola CILA?
L’art. 119, co. 13-ter d.l. n. 34/2020, che ha previsto la “CILA Superbonus”, è applicabile soltanto agli interventi previsti da quell’articolo (interventi trainanti e trainati).
Stante il carattere eccezionale della previsione, non sembra possibile estenderne l’applicazione anche ad altri diversi interventi edilizi, pur collegati a quelli incentivati con il Superbonus 110%. Pertanto, nel caso di combinazione di interventi incentivati con il Superbonus 110% (ora classificati di manutenzione straordinaria) ed interventi di ristrutturazione edilizia incentivati con il Bonus ristrutturazioni 50% ai quali non si applica la norma di favore, il titolo edilizio richiesto sarà quello per gli interventi più gravosi.
Possono ragionevolmente fare eccezione a questa regola gli interventi “di completamento”, ovvero quegli interventi che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, possono essere coperti nel Superbonus in quanto necessari al completamento di interventi edilizi coperti dagli incentivi fiscali.
6. Nel caso di interventi edilizi che ricadano su immobili soggetti a vincolo culturale o in zone soggette a vincolo paesaggistico, quali sono le condizioni per la presentazione della nuova “CILA Superbonus”?
Il nuovo art. 119, co. 13-ter d.l. n. 34/2020 non ha derogato al regime dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto, nel caso di interventi che ricadano in aree tutelate ai sensi del Codice dei Beni Culturali (d.lgs. n. 42/2004) sarà necessario acquisire la prescritta autorizzazione. La “CILA Superbonus” produrrà i propri effetti soltanto a seguito del rilascio dell’autorizzazione.
7. Quali sono le cause di decadenza dal beneficio fiscale per gli interventi Superbonus 110%?
In base al nuovo art. 119, co. 13-ter del decreto-legge n. 34/2020, le cause di decadenza dal Superbonus 110% sono:
- la mancata presentazione della “CILA Superbonus”;
- la realizzazione degli interventi in difformità dalla CILA;
- la mancanza nella CILA dei riferimenti relativi al titolo edilizio, al provvedimento di legittimazione dell’edificio o alla dichiarazione di anteriorità al 1° settembre 1967;
- la falsità delle attestazioni dei professionisti per le quali si applica la disciplina della responsabilità prevista dall’art. 119, co. 14.
8. Nel caso di interventi avviati prima del 1° giugno 2021, quali cause di decadenza dal beneficio fiscale trovano applicazione?
Nel caso di interventi realizzati prima del 1° giugno 2021 o sulla base di un titolo edilizio diverso, le cause decadenza del beneficio fiscale restano le stesse previste dalla normativa previgente, ed in particolare dall’art. 49 TUE.
9. Nel caso di interventi effettuati con la nuova “CILA Superbonus” eventuali difformità preesistenti possono essere sanate?
L’esecuzione di lavori in base ad una “CILA Superbonus” non determina di per se la legittimazione di opere eseguite in difformità dal titolo edilizio.
Resta consentito effettuare la sanatoria di eventuali difformità rilevate secondo le procedure previste dagli articoli 36 ss. TUE.
10. Cosa significa che “Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”?
L’immobile sul quale vengono eseguiti interventi di riqualificazione energetica o miglioramento sismico sulla base di una “CILA Superbonus” non sono per ciò solo legittimati.
Eventuali difformità possono essere accertate dalle autorità pubbliche, anche a seguito dell’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria, e sanzionate in base agli articoli 31 e seguenti TUE.
11. Cosa significa che “Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione”?
La norma, prevista dall'art. 33 c. 2 del d.l. n. 77/2021, di non chiara lettura, sembra voler significare che per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica e sismica che, secondo le definizioni contenute all’art. 3 TUE, sarebbero qualificabili come interventi di ristrutturazione edilizia resti dovuto il contributo di costruzione previsto dall’art. 16 TUE.
12. Quale modulo si deve usare per la presentazione della CILA Superbonus
Deve essere usato il modello apposito reso disponibile anche sul sito www.funzionepubblica.gov.it
13. Nel caso di attività che rientrano nell'elenco di attività di edilizia libera, occorre comunque presentare la CILA Superbonus?
L'art. 119, co. 13-quinquies del decreto-legge n. 34/2020 dispone che in caso di opere classificate come attività di edilizia libera in base alla legge statale o regionale, la CILA deve essere comunque depositata, ma è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata per l'agibilità prevista dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.