La legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) ha allargato la platea dei beneficiari del Superbonus estendendo il concetto di condominio fino a ricomprendere quegli edifici composti da più unità distintamente accatastate (max. 4) appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, non configurabili come unità indipendenti. Segnatamente, all’art. 119 co. 9 lettera a), dopo la parola “condomini” sono aggiunte le seguenti parole: “e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».
La modifica legislativa consente di superare la nozione restrittiva di condominio assunta dall’Agenzia delle Entrate, che aveva già indotto molti proprietari e comproprietari a valutare l’opportunità di procedere ad atti di trasferimento della proprietà delle singole unità immobiliari o di divisione della comunione immobiliare sull’edificio per costituire un condominio in senso civilistico.
Grazie a questa modifica legislativa possono dunque essere ammessi al Superbonus 110% anche gli interventi realizzati su palazzine divise in più unità immobiliari, di proprietà di un solo soggetto o in comunione.