Ammesse al Superbonus anche le palazzine composte da più unità

La legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) ha allargato la platea dei beneficiari del Superbonus estendendo il concetto di condominio fino a ricomprendere quegli edifici composti da più unità distintamente accatastate (max. 4) appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, non configurabili come unità indipendenti.  Segnatamente, all’art. 119 co. 9 lettera a), dopo la parola “condomini” sono aggiunte le seguenti parole: “e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

La modifica legislativa consente di superare la nozione restrittiva di condominio assunta dall’Agenzia delle Entrate, che aveva già indotto molti proprietari e comproprietari a valutare l’opportunità di procedere ad atti di trasferimento della proprietà delle singole unità immobiliari o di divisione della comunione immobiliare sull’edificio per costituire un condominio in senso civilistico.

Grazie a questa modifica legislativa possono dunque essere ammessi al Superbonus 110% anche gli interventi realizzati su palazzine divise in più unità immobiliari, di proprietà di un solo soggetto o in comunione.

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