Superbonus: le novità introdotte dalla legge di conversione del Decreto Semplificazioni 31 maggio 2021, n. 77

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, è stato definitivamente approvato.

La legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Si segnala l’introduzione del nuovo articolo 33-bis (Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) che ha introdotto ulteriori modifiche all’art. 119 Decreto Rilancio. In particolare, la nuova disposizione stabilisce che:

  1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con­vertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono ap­portate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo si­smico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice ci­vile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo»;
  3. b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»;
  4. c) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: « 10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipulazione dell’atto di compravendita. 10-ter. Al primo periodo del comma 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi” »;
  5. d) dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33 del pre­sente decreto, è inserito il seguente: « 13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

In sintesi, le novità riguardano:

1-  Dimensioni cappotto termico e cordolo sismico.      
Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza.

2- Violazioni formali e decadenza dagli incentivi.           
Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza dalle agevolazioni.   
Nel caso di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

3- Termine per il trasferimento della residenza o della proprietà.          
Il termine per stabilire la residenza quando si acquistano immobili sottoposti a interventi di efficientamento energetico è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.      
In caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici in chiave antisismica, le imprese di costruzione e ristrutturazione hanno 30 mesi di tempo anziché 18 mesi dalla fine dei lavori per alienare le unità antisismiche ammesse al (Super-)Sismabonus acquisti.  

4- CILA nelle opere di edilizia libera.     
Nelle opere già classificate come edilizia libera, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. Eventuali varianti sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.
Non è richiesta alla conclusione dei lavori la SCIA.

Stampa   Email
We use cookies

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.