Tra gli interventi che permettono l’accesso all’eco-bonus ed al Super-ecobonus 110% vi è anche quello di sostituzione dell’impianto di riscaldamento con l’installazione di pannelli radianti a pavimento.
Questo tipo di intervento è però particolarmente invasivo, in quanto richiede in molti casi la demolizione del pavimento esistente e la realizzazione di nuovi massetti e rivestimenti. A questo intervento si collegano inoltre delle ulteriori questioni legate alle altezze minime interne. L’installazione di un sistema di riscaldamento a pavimento può portare infatti ad un pavimento con una quota maggiore di quello precedente. Diventa così difficile mantenere i requisiti fissati dal d.m. 5 luglio 1975, che stabiliscono in generale un’altezza minima di 2,7 metri per le stanze abitabili, salvo che per corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli, che possono avere altezza minima di 2,4 metri.
Vi sono tuttavia delle norme che consentono una limitata deroga alle altezze minime previste dalla normativa nel caso di realizzazione di questi interventi all'interno di edifici esistenti, nell'ambito di interventi di ristrutturazione importante e riqualificazione energetica.
Ai sensi del decreto interministeriale 26 giugno 2015, nel caso di interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica qualificabili come “ristrutturazioni importanti”, o “riqualificazioni energetiche”, l’art. 2.3, par. 4 consente di derogare, per un massimo di 10 centimetri, ai requisiti di altezza minima dei fabbricati previsti dal d.m. 5 luglio 1975 nel caso in cui l’intervento preveda l’installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno.
Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55. Non è dunque possibile scendere sotto questa quota, già consentita in via generale dall’art. 1 del d.m.
La deroga è applicabile esclusivamente agli interventi qualificabili come una “ristrutturazione importante” o una “riqualificazione energetica”, secondo le definizioni richiamate agli articoli 1.4.1 e 1.4.2 del medesimo decreto.
Non sono dunque ricomprese le “nuove costruzioni” ai sensi dell’art. 1.3 del decreto. Entro questa nozione ricadono anche gli ampliamenti di edifici esistenti “sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 mc.” Gli ampliamenti che costituiscono nuova costruzione dovranno dunque rispettare le altezze minime previste in via ordinaria.
Nel caso di interventi che prevedono anche l’ampliamento del fabbricato esistente e che siano qualificati come nuova costruzione, dovranno dunque essere rispettate le altezze minime previste in via ordinaria.