La rilevanza del nesso di pertinenzialità in materia di Superbonus  

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che un edificio plurifamiliare di proprietà della stessa persona fisica, composto da 3 unità a destinazione residenziale, due unità pertinenziali di categoria catastale C/6 (stalle scuderie, rimesse autorimesse) e tre unità pertinenziali C/2 (magazzini e locali di deposito) può essere ammesso al Superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 9 lett. a) D.L. n. 34/2020. 

Ciò è quanto si legge nella recente Risposta ad istanza di interpello n. 461 del 7 luglio 2021.

Tuttavia, a chiusura della risposta l’Agenzia ha precisato che tale conclusione si fonda sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che tali ultime unità immobiliari siano pertinenziali alle unità residenziali. 

Ai fini della corretta applicazione della norma, assume dunque centralità la nozione di pertinenza. 

A norma dell’art. 817 c.c. “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.  La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.  

In base alla giurisprudenza di legittimità e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale è necessario: 

- il requisito oggettivo, che consiste nell’idoneità del bene a svolgere la funzione di servizio od ornamento rispetto ad un altro, ponendosi in collegamento funzionale o strumentale con questo, e 

- il requisito soggettivo, che è dato dall’effettiva volontà del proprietario della cosa principale o del titolare di un diritto reale sulla medesima di destinare durevolmente il bene accessorio a servizio od ornamento del bene principale. 

Si segnala che il rapporto pertinenziale può anche cessare per fatto materiale, quale il perimento della cosa principale o il sopraggiungere della inidoneità della cosa accessoria ad adempiere alla funzione strumentale, oppure per volontà del proprietario della cosa principale, contraria ed opposta a quella della destinazione, ovvero per effetto della manifestazione della volontà diretta ad interrompere l’originario rapporto tra il bene principale e quello accessorio. Quest’ultima, per esempio, può esplicarsi con un atto giuridico avente ad oggetto esclusivamente la pertinenza. 

Alla luce di quanto sopra, in presenza di un fabbricato composto da un’unità abitativa e da più unità accatastate come C/2 /(cantine, soffitte, magazzini),  C/6 (autorimesse, rimesse, scuderie) e/o C/7 (tettoie chiuse o aperte), è necessario valutare attentamente la sussistenza o meno del vincolo di pertinenzialità ai fini del corretto esatto delle unità immobiliari funzionale all’applicazione dell’art. 119 co. 9 lett. a) del Decreto Rilancio. 

In altri termini, la classificazione catastale delle unità non basta: occorre verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo, rappresentato dalla volontà effettiva di creare un vincolo di strumentalità e complementarità funzionale tra due beni, nonché dell’elemento oggettivo, consistente nel rapporto funzionale corrente tra la cosa principale e quelle accessorie. 

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