Nella recente Risposta ad istanza di interpello n. 448 del 25 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la proroga del Superbonus prevista per gli IACP sino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 sia eseguito il 60% dei lavori complessivi, è riservata esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:
- a) soggettivo: deve trattarsi degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing";
- b) oggettivo: gli interventi devono riguardare immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di proprietà dei predetti Istituti ovvero gestiti dagli stessi per conto dei Comuni.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità dell’ultimo periodo dell’art. 119 co. 8-bis D.L. n. 34/2020 nei confronti dell’istante, trattandosi di una fondazione, soggetto di diritto privato iscritto all'anagrafe delle ONLUS che intende eseguire interventi di riqualificazione edilizia sugli alloggi che utilizza per le proprie finalità istituzionali. In particolare, l’istante dichiara di essere un ente benefico che ha come scopo esclusivo lo svolgimento di attività di solidarietà sociale attuata procurando, per "miti" canoni mensili, case di abitazione ai cittadini in condizioni di indigenza.
Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha constatato che i presupposti suddetti non risultano integrati giacchè "non rientrano tra gli scopi statutari della Fondazione la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", nonché "l'acquisizione di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica".
Cionondimeno, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità del Superbonus in forza dell’art. 119 co. 9 lett. d-bis) Decreto Rilancio, che annovera fra i beneficiari dell’agevolazione le ONLUS, le OdV e le APS.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che per tali soggetti, il Superbonus spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, con l’unica esclusione delle cd. unità immobiliari di lusso.
Inoltre, l’Agenzia ha ribadito che il limite delle 2 unità immobiliari per l’accesso al cd. Super-Ecobonus opera esclusivamente per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Posto che la fondazione ha dichiarato di essere proprietaria di 28 edifici composti da unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti dalla stessa in via esclusiva, l’Agenzia delle Entrate ha altresì specificato che per le ONLUS, OdV e APS il Superbonus spetta a prescindere dalla circostanza che l’edificio plurifamiliare sia o meno costituito in condominio.
Per quanto attiene alla determinazione dei massimali di spesa, tuttavia, troveranno applicazione i criteri previsti per i condominii.