L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 423 del 22 giugno 2021, ha ribadito che gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione con modifica di sagoma, sedime e volume dell’edificio esistente, ove questi ultimi siano qualificati dal Comune come interventi di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001, sono ammessi al Superbonus.
Nel caso di specie, l’istante dichiara di essere proprietario di due distinti fabbricati residenziali posti nelle vicinanze e ubicati in zona sismica 2, ciascuno avente una unità immobiliare di categoria catastale A/2 e ingresso autonomo. Il Contribuente rappresenta che solo uno dei due edifici è dotato di impianto di riscaldamento e di allacci gas, idrici ed elettrici.
Il progetto già in fase di esecuzione prevede la demolizione e ricostruzione per adeguamento sismico e riqualificazione energetica dei due edifici con modifica di sagoma, sedime originario e incremento volumetrico, al fine di accorpare le due unità separate in un unico edificio composto da due unità immobiliari aventi categoria catastale A/2.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che il Superbonus spetta anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione con incremento di volume inquadrati dagli enti competenti (i.e. il Comune) nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001.
Circa l’ammissibilità delle spese relative al nuovo volume, è consolidato il principio secondo il quale il Super-Sismabonus si applica senza distinzioni mentre il Super-Ecobonus non si applica alla parte eccedente il volume ante operam.
Ai fini del Super-Ecobonus, pertanto, il proprietario che intende eseguire le opere ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha altresì chiarito che saranno ammesse al Super-Sismabonus le spese per gli interventi antisismici realizzati su entrambi gli edifici unifamiliari demoliti mentre saranno ammesse al Super-Ecobonus esclusivamente le spese sostenute per l'edificio dotato di impianto di riscaldamento, fermo restando che per tali ultime spese il beneficio non si applica alle spese sostenute per la parte eccedente il volume ante lavori.
Con specifico riferimento all'intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che può essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") devono essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.