Il Super-Sismabonus non è cumulabile con il Bonus ristrutturazioni ma permette di accedere al Bonus mobili

Con la risposta all’istanza di interpello n. 907-793/2021 del 9 giugno scorso, resa in un caso seguito dal Team Bonus Fiscali BM&A, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, richiamandosi alla circolare n. 30/E del 2020 (par. 4.4.3), ha affermato che gli interventi ammessi al Sismabonus non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa rispetto al Bonus ristrutturazioni. Ciò in considerazione del fatto che la disciplina del Sismabonus contenuta nell’art. 16 D.L. n. 63/2013 rinvia all’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986.

L’Agenzia delle Entrate ha così rigettato la soluzione interpretativa proposta dal contribuente che, volendo realizzare sia interventi antisismici che interventi di ristrutturazione, ricompresi tra quelli agevolabili mediante il c.d. "Bonus Ristrutturazioni", chiedeva se fosse possibile cumulare detta detrazione con quella del c.d. Super-Sismabonus fruendo così di due massimali di spesa distinti, ciascuno dei quali pari ad euro 96.000,00.

In particolare, l’istante aveva proposto di distinguere fra gli interventi di manutenzione necessari per il completamento degli interventi antisismici e gli interventi di manutenzione autonomi (non collegati né correlati) invitando ad ammettere il Super-Sismabonus per i primi e il Bonus ristrutturazione per i secondi.

Tuttavia, tale approccio non è stato condiviso dall’Amministrazione.

A diverse conclusioni l’Agenzia delle Entrate è giunta in materia di Bonus Mobili in quanto ha riconosciuto il diritto a tale agevolazione anche a favore dei contribuenti che, in luogo del Bonus ristrutturazioni, fruiscono del Sismabonus nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

A supporto delle sue conclusioni, l’Agenzia ha ricordato che in base alla Circolare n. 30/E del 2020 (par. 5.1.7) “per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l'articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia”.

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