Edifici crollati e Super-Ecobonus: richiesta la prova della preesistenza di un impianto termico mediante relazione tecnica

Con la risposta all’istanza di interpello n. 907-793/2021 del 9 giugno scorso, in un caso seguito dal Team Bonus Fiscali BM&A, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto ha confermato che la preesistenza di un impianto termico nell’edificio oggetto degli interventi di riqualificazione energetica è requisito fondamentale per accedere al Super-Ecobonus anche se ricorrono i presupposti di cui all’art. 119 co. 1-quater D.L. n. 34/2020.

In base a tale disposizione, sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di APE perché sprovvisti di copertura, di muri perimetrali o di entrambi, purchè al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico di cui all’art. 119 co. 1, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Nel caso di specie, il proprietario di un edificio crollato ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di poter accedere al Super-Ecobonus in considerazione del fatto che l’edificio originario prima del crollo era dotato di un impianto termico ai sensi del novellato articolo 2 del D.lgs 19 agosto 2005, n. 192, comma 1, punto l-tricies, sebbene detto impianto non possa dirsi per definizione né funzionante né riattivabile in considerazione del completo crollo dell'edificio medesimo.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato la risposta ad interpello n. 161 del 8 marzo 2021 con cui è stato chiarito, sentito l'ENEA, che anche ai fini del comma 1-quater dell’art. 119 deve essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, il contribuente è esonerato dal produrre l'A.P.E. iniziale.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, richiamando la circolare n. 30/E del 2020 (par. 4.5.1), ha ribadito che per gli interventi realizzati a partire dall'11 giugno 2020, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati "impianto di riscaldamento".

Pertanto, nel caso di specie, considerato che l'edificio è completamente crollato, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto al contribuente la possibilità di fruire del Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119, commi da 1 a 3, del decreto Rilancio, da realizzare mediante ripristino dell’edificio crollato quale intervento configurabile come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. D) D.P.R. n. 380/2001, a condizione che sia dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che originariamente l'edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito e che al termine dei lavori l'edificio raggiunga una classe energetica in fascia A.

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