I chiarimenti del’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale dei contratti di acquisto dei crediti d’imposta

L’art. 121 del decreto-legge 34/2020 ha esteso le possibilità per i beneficiari delle detrazioni per lavori di riqualificazione edilizia di cedere tali benefici in forma di cessione del credito di imposta con il meccanismo dello “sconto in fattura”:

Numerosi operatori economici hanno manifestato l’interesse ad acquistare questi crediti fiscali, sia con lo scopo di utilizzarlo direttamente, sia con lo scopo di effettuare ulteriori cessioni.

Solitamente, la cessione dei crediti di imposta avviene mediante la sottoscrizione di contratti di cessione tra il beneficiario della detrazione (il cedente) e l’acquirente (il cessionario).

Nella pratica, erano sorti alcuni dubbi circa il regime fiscale applicabile a questi contratti.

Con la risposta ad interpello n. 369 del 24 maggio 2021, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul regime IVA dei contratti di cessione dei crediti fiscali e sull’applicazione dell’imposta di registro,

In particolare, circa il regime IVA, la risposta ad interpello ha precisato che la cessione dei crediti d'imposta prevista dagli articoli 14 e 16 del d.lgs. n. 63/2013 (c.d. "Ecobonus" e "Sismabonus"), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo ha finalità e natura finanziaria e rientra, agli effetti dell'IVA, tra le operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10, primo comma, n.1) del d.P.R. n. 633 del 1972.

Circa l’applicazione dell’imposta di registro, l’Agenzia ha ritenuto che l'atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata sia riconducibile agli "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute" previsti dall’art. 5 della Tabella del Testo Unico sull’Imposta di Registro.

Si tratta di atti non soggetti ad obbligo di registrazione, ai quali non si applica dunque l’imposta di registro.

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