Come correggere gli errori “formali” commessi nella Comunicazione dell’esercizio dell’opzione: le novità introdotte dalla Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022

Come noto, la Comunicazione dell’esercizio dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito) può essere annullata entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio, oppure, entro lo stesso termine, può essere sostituita da altra Comunicazione.

Le Comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine si aggiungono alle precedenti ma non le sostituiscono.

Con la recentissima Circolare n. 33/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito per la prima volta delle indicazioni per rettificare eventuali errori nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella piattaforma.

In via preliminare, l’Agenzia ha chiarito che se il termine di cui sopra (5° giorno del mese successivo a quello di invio) è trascorso e non è più possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva della precedente, il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o fornitore. Tuttavia, se da un lato il rifiuto del credito rimuove gli effetti della Comunicazione errata, dall’altro, esso non “riammette in termini” il cedente/beneficiario della detrazione (in sostanza, quest’ultimo non potrà comunicare una nuova cessione dello stesso credito).

A seguire, l’Agenzia ha tracciato una netta distinzione fra errori formali rettificabili autonomamente, con obbligo di segnalazione all’Agenzia delle Entrate via pec, ed errori sostanziali per i quali ha previsto adempimenti più gravosi che si commenteranno separatamente.

Di seguito, si riassumono le modalità di correzione/segnalazione dei principali errori formali elencati nella Circolare in commento:

L’opzione è considerata valida ai fini fiscali (sempre che sussistano tutti i presupposti e requisiti di legge) e il relativo credito può essere ceduto o utilizzato in compensazione.

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