Con la risposta ad interpello n. 366 del 24 maggio 2021 l’Agenzia delle entrate ha esaminato la questione dell’applicabilità del sismabonus acquisti al prezzo delle pertinenze cedute unitamente ad un’unità immobiliare residenziale di una casa antisismica, sia pure separatamente accatastate.
Il super sismabonus acquisti, disciplinato dall’art. 16, co. 1-septies del d.lgs. n. 63/2013 e dall’art. 119 d.l. 34/2020, riconosce una detrazione pari al 110% del prezzo corrisposto per l’acquisto di case antisismiche, fino alla concorrenza del tetto massimo di 96.000.
Per poter fruire della detrazione è necessario che l’acquisto soddisfi alcuni requisiti:
- Il venditore deve essere un’impresa di costruzione o ristrutturazione;
- Le unità immobiliari a destinazione residenziale devono essere realizzate a seguito della demolizione e ricostruzione di interi edifici;
- La demolizione e ricostruzione deve portare alla realizzazione di un edificio più performante sotto il profilo sismico rispetto al preesistente;
- La vendita deve avvenire entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori;
- L’acquirente deve essere una persona fisica.
Con la risposta ad interpello in commento, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione si calcola non soltanto sul prezzo di vendita dell’unità residenziale ma, ove nel medesimo atto sia acquistata anche una pertinenza, sia pur singolarmente accatastata, sull’intero corrispettivo versato dall’acquirente.