Modello B previgente e Sismabonus-acquisti: l’Agenzia delle Entrate “perdona” l’errore

L’Agenzia delle Entrate, in una risposta ad interpello fornita ad un quesito formulato dal Team Bonus Fiscali BM&A, si è pronunciata in relazione ad un caso in cui il progettista dell'intervento strutturale aveva erroneamente redatto l'asseverazione della classificazione del rischio sismico ante lavori secondo il modello B allegato al D.M. n. 58/2017 nella sua versione previgente al D.L. n. 329 del 6 agosto 2020.

L'asseverazione di rischio sismico ante lavori, perciò, difettava:

  • della dichiarazione dell’asseveratore circa il possesso della polizza assicurativa di cui all'articolo 119 co. 14 D.L. n. 34/2020, sebbene fosse effettivamente titolare della stessa in ossequio a tale disposizione già prima della presentazione della richiesta di permesso di costruire e del rilascio dell'asseverazione in parola e
  • dell’asseverazione circa la congruità delle spese ammesse in detrazione.

La società istante, prevedendo di concludere i lavori di demolizione e ricostruzione in chiave antisismica dell’intero edificio non oltre il 31 dicembre 2021 e di stipulare entro tale data i rogiti delle unità immobiliari che verranno ricavate alla fine dei lavori, ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se i futuri acquirenti potranno fruire del Super-Sismabonus acquisti.

A sostegno della soluzione affermativa, l’istante faceva presente che sin dalla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo e di rilascio dell'asseverazione, il tecnico abilitato era in possesso della polizza assicurativa con massimale adeguato ai fini dell'asseverazione stessa ai sensi dell'art.119, co. 14, D.L. n. 34/2020.

Inoltre, l’istante richiamava la Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di interpello n. 190/2021 in base alla quale l'agevolazione Sismabonus-acquisti di cui all'art.16 comma 1-septies del D.L. n. 63/2013, essendo commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati, non richiede l’asseverazione della «corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati» ai fini del Superbonus, né dell'opzione di cui all’articolo 121.

Con la sua risposta notificata all’istante in data 20 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che gli acquirenti delle case antisismiche possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. Tuttavia, ha stabilito che:

  • l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori deve essere stipulato entro il 30 giugno 2022;
  • la dichiarazione di essere in possesso di un'assicurazione professionale che rispetti le condizioni previste dal comma 14 dell'art. 119 del DL n. 34/2020 dovrà essere presentata "al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121", sempreché il tecnico nel momento in cui ha redatto l'asseverazione del 30/07/2020 ne fosse già in possesso.

L’argomento decisivo che ha indotto l’Agenzia delle Entrate ad accogliere la soluzione interpretativa prospettata dall’istante è il disposto dei commi 13 lett. b) e 13-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, in forza dei quali per gli interventi antisismici "i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico" attestano, "altresì la corrispondente congruità delle spese" e la predetta asseverazione "è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 121".

A supporto di tale interpretazione, l’Agenzia ha richiamato anche la disciplina prevista dal Decreto Asseverazioni 06/08/2020 in materia di Ecobonus: tale decreto, infatti, all’art.2 dispone che la dichiarazione in merito al possesso della polizza assicurativa resa dal professionista debba essere resa a pena di invalidità dell'asseverazione; tuttavia, tale asseverazione deve essere depositata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento, nel rispetto di quanto previsto dal comma 13 bis dell'art. 119 DL n.34/2020.

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