Nella risposta all’istanza di interpello n. 318 del 10 maggio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una impresa di costruzioni di edifici residenziali e non residenziali, che intende demolire e ricostruire due edifici attualmente censiti nella categoria catastale A/1 per ricavare unità immobiliari di categoria catastale A/2 o comunque non appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9.
Considerato che l’art. 119 co. 15-bis del Decreto Rilancio esclude dal Superbonus le unità immobiliari cd. di lusso, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel presupposto che le nuove unità immobiliari apparterranno ad una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, gli acquirenti potranno fruire della detrazione di cui al comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 maggiorata del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 4 (ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'articolo 119 del decreto rilancio).