Con il Decreto-Legge n. 59 del 6 maggio 2021, il Governo ha apportato alcune modifiche all’art. 119 del Decreto Rilancio n. 34/2020 sul Superbonus, al fine di prorogare la scadenza dell’agevolazione per alcune categorie di beneficiari. Anche se sembra sfumata, per ora, la proroga al 2023 richiesta da più parti, le modifiche legislative avranno l'effetto di dare più tempo ai condomini ed agli IACP di concludere i lavori di riqualificazione dei propri fabbricati fruendo del superbonus.
Per effetto delle nuove disposizioni entrate in vigore lo scorso 8 maggio, i condomini potranno accedere al Superbonus per le spese relative agli interventi sulle parti comuni sostenute fino al 31 dicembre 2022, a prescindere dal raggiungimento della soglia del 60% dei lavori alla data del 30 giugno 2022.
Tale regola non vale per i proprietari o comproprietari pro indiviso di edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari di cui all’art. 119 co. 9 lett. a) D.L. n. 34/2020, i quali potranno fruire del Superbonus per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 soltanto se avranno eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022.
Per gli interventi eseguiti dagli IACP e dagli enti assimilati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o gestiti per conto di Comuni o consorzi di Comuni di cui all’art. 119 co. 9 lett. c) D.L. n. 34/2020, il Governo ha previsto un’ulteriore proroga di 6 mesi. Essi potranno avvalersi del Superbonus per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023 senza condizioni. Inoltre, essi potranno detrarre il 110% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, anche avvalendosi dell’opzione, qualora alla data del 30 giugno 2023 abbiano effettuato almeno il 60% dei lavori.