Il Bonus Facciate è un’agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 219-223 L. L. n. 160/2019) che consiste in una detrazione IRPEF o IRES pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 per il recupero e restauro della facciata degli edifici, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo,
L’incentivo spetta esclusivamente per gli interventi eseguiti su edifici ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 o in zone ritenute a queste assimilabili dall’ente territoriale competente mediante certificazione urbanistica.
Gli interventi ammessi al Bonus Facciate sono esclusivamente quelli realizzati sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, ossia sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
In altri termini, gli interventi devono riguardare gli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale". A titolo esemplificativo, vi rientrano:
- la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;
- il consolidamento, il ripristino, il miglioramento e rinnovo degli elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa (balconi, ornamenti e fregi);
- i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- gli interventi sulla parte opaca delle pareti verticali influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, purchè rispettino i requisiti tecnici prescritti dal MISE e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio.
Devono, invece, considerarsi escluse dal "bonus facciate" le spese sostenute per
- gli interventi sulle "strutture opache orizzontali o inclinate" dell'involucro edilizio quali, le coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno;
- la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli (non rientranti nella nozione di strutture "opache");
- gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio (superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni), fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 185 del 12 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che
- sono incluse le spese per il rifacimento dei balconi, con tali intendendosi anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione, per la verniciatura della ringhiera in metallo, nonché per il rifacimento del sotto-balcone e del frontalino, trattandosi di interventi effettuati su elementi costitutivi dei balconi stessi.
- sono escluse le spese sostenute per il rifacimento della pavimentazione e la verniciatura della recinzione metallica dei terrazzi a livello. Pur costituendo, analogamente al balcone, una "proiezione" all'aperto dell'abitazione cui è contigua, il terrazzo è destinato, al pari di un lastrico solare, a coprire le superfici scoperte dell'edificio sottostante del quale costituisce, strutturalmente, parte integrante. In altre parole, ciò che distingue un terrazzo a livello da una "copertura" è solo la funzione di tale parte dell'edificio essendo il primo, a differenza del lastrico solare, destinato anche a dare affaccio o proiezione esterna all'edificio. La differente funzione, tuttavia, non modifica la natura strutturale del terrazzo di "parete orizzontale" tale da escluderlo dal "bonus facciate".
Nella risposta all’istanza di interpello n. 411 del 25 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per
- la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 346 del 11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che
- il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane atteso che gli stessi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal predetto bonus.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 348 del 11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso al Bonus Facciate anche gli interventi eseguiti sulla facciata interna di un edificio sia pure solo parzialmente visibile dalla strada. L’Amministrazione ha comunque chiarito che la valutazione in concreto se la facciata sia visibile, sia pure parzialmente, dalla strada o da suolo ad uso pubblico, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze esercitabili dalla stessa in sede di interpello.
Nella risposta all’istanza di interpello n. 191 del 23 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che sono detraibili anche le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi) nonché gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei lavori). Nel caso di specie, l’Agenzia ha così ricompreso fra le spese ammesse al Bonus Facciate anche quelle sostenute per le opere accessorie per l'esecuzione dei lavori agevolabili, comprese quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.
Inoltre, il “bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.