Come noto, l'art. 7 del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) ha confermato l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 200) per i trasferimenti di interi fabbricati effettuati fino al 31.12.2021 in favore di imprese di costruzione/ristrutturazione che entro i 10 anni successivi provvedano alla demolizione e ricostruzione anche con aumento di volumetria dell'intero fabbricato acquistato (conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B), e procedano alla successiva alienazione dello stesso o delle singole unità immobiliari ricavate dallo stesso.
Ora, tale agevolazione si affianca anche al Super-Sismabonus acquisti di cui all’art. 119 co. 4 D.L. n. 34/2020 che prevede l’innalzamento al 110% della detrazione d’imposta sul prezzo di acquisto di unità immobiliari antisismiche a favore degli acquirenti.
Tale incentivo, diversamente dal primo, spetta agli acquirenti finali delle case antisismiche e richiede di soddisfare varie condizioni:
- che l’impresa di costruzione o ristrutturazione esegua (in via diretta o anche in subappalto) gli interventi antisismici mediante demolizione e ricostruzione di un intero edificio di sua proprietà (anche con aumento di volumetria ove sia consentito dagli strumenti urbanistici);
- che gli interventi eseguiti determinino il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiore;
- che l’impresa alieni le unità immobiliari entro 12 mesi dalla fine dei lavori;
- che l’iter autorizzatorio abbia avuto avvio dopo il 1° gennaio 2017 e che l’asseverazione di rischio sismico dell’edificio ante lavori sia stata presentata tempestivamente secondo le modalità previste dalla legge (D.M. 58/2017);
- che il rogito sia concluso entro la data di scadenza dell’agevolazione (i.e. 30 giugno 2022, con riserva di approvazione della proroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, oppure 31 dicembre 2021).