Il regime speciale Superbonus per le ONLUS, OdV e APS

L’Agenzia delle Entrate, con una serie di risposte ad istanze di interpello pubblicate contestualmente lo scorso 14 aprile, si è pronunciata sulle speciali condizioni di accesso al Superbonus delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 D.Lgs. n. 460/1997, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla L. n. 266/1991 e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 L. n. 383/2000.

Per questi soggetti, in assenza di limitazioni poste dal legislatore, il Superbonus 110% spetta a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile oggetto degli interventi.

Inoltre, per le ONLUS, le OdV e le APS il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l’edificio composto da più unità immobiliari sia o meno costituito in condominio.

Ciò significa che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute per interventi agevolabili eseguiti su fabbricati plurifamiliari posseduti interamente dai succitati soggetti. Nella risposta all’interpello n. 252, si legge testualmente che “il Superbonus spetta anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti” senza peraltro specificarne il numero (che quindi potrebbe essere superiore a 4).

Come già chiarito nella Circolare n. 30/E del 2020, nei confronti delle ONLUS, OdV e APS non opera nemmeno il limite massimo di due unità immobiliari previsto per il cd. Super-Ecobonus dall’art. 119 co. 10 D.L. n. 34/2020. Tale limite, che attiene agli interventi eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari e non agli interventi sulle parti comuni di edifici plurifamiliari, vincola esclusivamente le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa arti o professioni. 

Restano escluse le spese sostenute per i cd. immobili di lusso, ossia le unità appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in quest’ultimo caso, quelle non aperte al pubblico).

Come confermato dalla risposta all’istanza di interpello n. 250, anche per tali soggetti l’individuazione del tetto massimo di spesa agevolabile va effettuata tenendo conto della tipologia degli immobili e del tipo di intervento da realizzare. Ne consegue che occorre distinguere secondo che l’intervento sia realizzato sulle parti comuni di un edificio, oppure su un edificio unifamiliare o su un’unità immobiliare situata in un edificio plurifamiliare ma indipendente e con un accesso autonomo dall’esterno.

Si invita a verificare con attenzione il rispetto dei requisiti per accedere a tale regime di favore e, segnatamente, l’iscrizione alle anagrafi delle ONLUS, OdV e APS previste dalla legge: le condizioni soggettive per accedere a tale regime speciale sono tassative.

Come emerge dalla risposta all’istanza di interpello n. 251, una fondazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che persegue scopi di utilità sociale come prestare assistenza agli anziani, agli inabili al lavoro e ai bisognosi di alloggio e di assistenza, in qualità di ente non commerciale, non rientra automaticamente fra i soggetti di cui all’art. 119 co. 9 lett. d-bis Decreto Rilancio ma potrebbe fruire del cd. Ecobonus o del cd. Superbonus di cui agli articoli 14 e 16 D.L. n. 63/2013.

 

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