Sì al Superbonus anche in caso di demolizione e ricostruzione di edifici con diversa volumetria e sagoma e spostamento di sedime

 L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 210 del 25 marzo scorso si è pronunciata in relazione al caso di interventi di riduzione del rischio sismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di 3 edifici, di cui uno collabente (F/2) e gli altri due pertinenziali di un’unità abitativa non oggetto di interventi (deposito agricolo C/2, stalla C/6).

L’istante rappresenta che al termine degli interventi saranno realizzati due edifici unifamiliari a destinazione residenziale con aumento di cubatura in conformità alla legge regionale della Campania (i.e. entro il limite del 35%), diversa sagoma e moderata traslazione dell’area di sedime.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che gli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, ossia configurabili come ristrutturazione edilizia, sono ammessi al Superbonus.

In continuità con la sua prassi, l’Agenzia non è entrata nel merito della qualificazione dell’intervento rimettendosi alla valutazione effettuata dal Comune, o da altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e ha affermato che la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali si intende fruire dell’agevolazione.

Circa la possibilità di ammettere al Superbonus anche gli interventi effettuati su unità collabenti, trattandosi di edifici esistenti, l’Agenzia ha dato riscontro positivo purchè alla fine dei lavori tali unità rientrino in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze). Parimenti è a dirsi per le altre unità in origine non abitative, a condizione che il cambio di destinazione d’uso in abitativo risulti sempre dal titolo abilitativo.

In sostanza, nel provvedimento amministrativo che assente i lavori deve risultare che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché il cambio d'uso degli immobili in "residenziale".

La risposta all’interpello è interessante anche sotto un altro profilo in quanto l’Agenzia delle Entrate ammette esplicitamente la possibilità di eseguire interventi ammessi al Superbonus esclusivamente su pertinenze di un’unità abitativa nonché di moltiplicare il massimale delle spese ammesse in detrazione per il loro numero.

Tant’è vero che il limite di spesa previsto per gli interventi antisismici viene determinato in euro 96.000,00 moltiplicato per tre; idem per il massimale delle spese per l’installazione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati che vengono computati sempre per tre.

In assenza di domande sul punto, l’Agenzia non ha precisato se le spese relative all’ampliamento possano essere conteggiate.

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