Superbonus 110% ed immobili a destinazione mista. L'Agenzia delle entrate si pronuncia sull'uso promiscuo.
È possibile beneficiare del Superbonus 110% se gli interventi sono effettuati su un immobile utilizzato promiscuamente sia come propria abitazione che per l'esercizio della propria attività professionale?
Salvo alcune specifiche eccezioni, gli interventi agevolabili ai fini del Superbonus devono essere realizzati su unità immobiliari o su parti comuni di edifici residenziali, ossia destinati ad uso abitativo. Sono, infatti, escluse dall’agevolazione le spese sostenute per interventi su immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di impresa, arti e professioni.
Segnatamente, è l’articolo 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio a sancire che sono agevolabili gli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari …”. Ed in proposito è stato precisato che con tale locuzione – «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni» - il legislatore abbia inteso stabilire che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari non riconducibili ai «beni relativi all’impresa» (ex articolo 65 del Tuir) o a quelli «strumentali per l’esercizio di arti o professioni» (ex articolo 54, comma 2, del Tuir).
Ma cosa accade se la medesima unità immobiliare è adibita allo stesso tempo a propria abitazione e allo svolgimento della propria attività professionale?