Demolizione e ricostruzione con ampliamento: gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come noto, sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione configurabili come interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001.

In particolare, in base all’art. 3, co. 1, lett. d) del d.P.R. 380/2001, come recentemente modificato dall’art. 10 co. 1 lett. b) n. 2 D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia “sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.

Come noto, tale nozione non si applica con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/2004, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico. Al ricorrere di tali condizioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.

Secondo la consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate, la qualificazione inerente alle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali (a titolo esemplificativo, si richiamano le risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello n. 11 del 07.01.2021 e n. 17 del 07.01.2021).

Uno dei temi più dibattuti consiste nella corretta individuazione delle spese ammesse al Superbonus in relazione ad interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento qualificabili come ristrutturazione edilizia in base al Testo Unico Edilizia.

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