Poco tempo fa, c’eravamo occupati di una risposta ad interpello che aveva suscitato non pochi dubbi tra gli operatori del settore, ossia la risposta n. 87 dello scorso 8 febbraio.
In quell’occasione, l’Agenzia delle Entrate aveva escluso l’applicazione del Super-Sismabonus alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno», in quanto, diversamente da quanto previsto per il Super-Ecobonus (art. 119, co. 1-3, del D.L. Rilancio), nel caso del Super-Sismabonus (art. 119, co. 4, del D.L. Rilancio) non vi è alcun esplicito riferimento a dette unità. Di lì, la tanto discussa conclusione per cui gli interventi antisismici avrebbero potuto realizzarsi, ai fini del Superbonus, soltanto su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.
Già allora avevamo espresso la nostra perplessità in merito, in quanto detta conclusione non teneva conto della recente modifica normativa introdotta con la legge di Bilancio 2021, che a decorrere dal 1° gennaio 2021, estende l’ambito di applicazione del Superbonus– sia per gli interventi di riqualificazione energetica (Super-Ecobonus), sia per quelli di riduzione del rischio sismico (Super-Sismabonus) – anche agli interventi eseguiti da persone fisiche su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
E difatti, non è tardata ad arrivare la rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con la risposta ad interpello n. 168 del 10 marzo 2021, proprio partendo dalla considerazione predetta – e cioè che a seguito delle modifiche apportate con la legge di bilancio 2021 al decreto Rilancio, le persone fisiche hanno la possibilità di avvalersi delle agevolazioni per il Superbonus, anche per interventi realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari – l’Agenzia ha espressamente sancito che “deve, pertanto, ritenersi superato, alla luce della normativa sopravvenuta, in vigore dal 1° gennaio 2021, quanto affermato nella risposta all'interpello n. 87 dell' 8 febbraio 2021, con riferimento alle spese sostenute a partire dalla predetta data, per gli interventi antisismici e per quello trainato di installazione dell'impianto fotovoltaico”.
Al ricorrere di tutte le condizioni prescritte dalla legge, quindi, gli interventi realizzati su un edificio composto da più unità immobiliari (fino a 4) distintamente accatastate e di proprietà di un unico soggetto persona fisica, possono certamente fruire anche del Super-Sismabonus in relazione alle spese che sosterrà dal 1° gennaio 2021.
La risposta in questione è assai rilevante anche per un altro aspetto, relativo all’asseverazione della classificazione del rischio sismico, di cui ci siamo occupati in precedenza (vedi https://www.bonusfiscali.studiobma.com/news/38-l-asseverazione-della-classificazione-del-rischio-sismico).
Detta asseverazione, come noto, deve essere presentata presso lo sportello unico per l’edilizia competente contestualmente alla SCIA o alla richiesta di permesso di costruire e comunque prima dell’inizio dei lavori e deve essere redatta secondo il modello contenuto nell’allegato B del D.M. n. 58/2017. L’allegato B ha subito delle recenti modifiche al dichiarato scopo di coordinarsi con la disciplina del Super-Sismabonus. Perciò, ora (e più precisamente a decorrere dal 7 agosto 2020, quando la modifica è intervenuta ad opera del D.M. 329/2020) contiene anche la dichiarazione relativa alla congruità delle spese prevista dall’articolo 119 del decreto Rilancio.
Ma cosa succede se tale dichiarazione manca perché, come è successo nel caso di specie sottoposto dall’Istante all’Agenzia delle Entrate, l’asseverazione era stata presentata in un momento antecedente alla modifica dell’allegato B?
Ebbene, basandosi sul parere del 2 febbraio 2021 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e ritenendo che l'attestazione della congruità delle spese, inserita nell'Allegato B, risponda ad una mera semplificazione degli adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la mancanza della stessa al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla SCIA non pregiudichi l'accesso al Superbonus, purché detta attestazione sia prodotta entro “il termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori” (ai sensi dell’art. 119, co. 13-bis del decreto Rilancio).