L’asseverazione della classificazione del rischio sismico

Con la risposta ad interpello n. 127 dello scorso 24 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a parlare di “asseverazione tardiva” per interventi di riduzione del rischio sismico.

Come noto, tra gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente al fine di fruire del Super-Sismabonus (art. 119, co. 4, del D.L. n. 34/2020) vi è anche il deposito dell’asseverazione della classificazione del rischio sismico. Adempimento questo che – si ricorda – vale anche per il Sismabonus ordinario (art. 16 del D.L. 63/2013).

In particolare, è l’art. 3 del D.M. n. 58/2017 (che riporta le c.d. “Linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”) a prevedere, in capo al progettista dell’intervento strutturale, l’obbligo di asseverare (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto stesso) la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato.   

Ma quand’è che va depositata la predetta asseverazione?

Se prima il deposito doveva necessariamente avvenire solo contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo urbanistico, a seguito di una modifica normativa intervenuta sul citato D.M. n. 58/2017, a decorrere dal 16 gennaio 2020, la predetta asseverazione deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia competente contestualmente alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o alla richiesta di permesso di costruire e comunque prima dell’inizio dei lavori (art. 3, co. 3, D.M. 58/2017).

La tempestività del deposito è fondamentale e, considerata la modifica normativa di cui sopra, va verificata anche in relazione alla data di richiesta del titolo abilitativo. Se infatti, il titolo abilitativo urbanistico era stato richiesto sotto la vigenza della precedente versione dell’art. 3, co. 3, D.M. n. 58/2017, un’asseverazione depositata prima dell’inizio dei lavori ma non contestualmente alla SCIA è considerata irrimediabilmente un’asseverazione tardiva.

Ed è stato proprio questo il caso preso in esame nell’interpello n. 127 dello scorso 24 febbraio, in cui l’Agenzia, in continuità con la sua prassi, ribadisce che “un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione”.

Ad ogni modo, in questi sfortunati casi, per gli interventi di riduzione del rischio sismico è pur sempre possibile accedere al c.d. Bonus Ristrutturazioni (art.16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR), nella misura del 50% delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di 96.000 euro da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo.  Ciò chiaramente sempre nel rispetto di tutte le altre condizioni previste dalla normativa vigente.

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