L’Agenzia delle Entrate ha prorogato al 31 marzo il termine ultimo per la comunicazione dell’opzione

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento Prot. n. 2021/51374 del 22 febbraio 2021 ha prorogato dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni (sconto in fattura o cessione del credito) per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020.

Si ricorda che in base all’art. 121 Decreto Rilancio l’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Occorre specificare che per gli interventi ammessi al Superbonus i SAL non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Questo limite non viene imposto per gli altri bonus fiscali che possono essere fruiti mediante l’esercizio dell’opzione e che sono specificamente previsti dall’art. 121 co. 2 D.L. n. 34/2020, ossia il bonus ristrutturazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (D.P.R. n. 917/1986, Testo Unico Imposte sui Redditi), il bonus facciate, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus per l’installazione degli impianti solari fotovoltaici e quello relativo alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, ai fini dell’esercizio dell’opzione relativa al Superbonus, si ricorda che il contribuente deve acquisire anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) nonché dai CAF;​
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute​.

Il citato articolo 121 del Decreto Rilancio ha previsto altresì la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

Il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non chiarisce come procedere per le spese (acconti) sostenute nel corso del 2020 per interventi ammessi al Superbonus nel caso in cui non sia ancora stato possibile conseguire il primo SAL.  

L’Agenzia, infatti, si è limitata a ribadire la necessità di presentare la comunicazione per l’esercizio dell’opzione entro il 31 marzo 2021 per le spese sostenute nel 2020 che danno diritto alla detrazione, senza altro aggiungere.

In assenza di indicazioni, spetterà agli intermediari abilitati per la comunicazione dell’opzione valutare se sussistono i requisiti per la comunicazione dell’opzione.

 

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