Come noto, tra i fruitori del Superbonus vi sono anche le «associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242», se pure limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Con riferimento a detti soggetti, la recentissima risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 114 dello scorso 16 febbraio, ha riconosciuto che, a determinate condizioni, possa costituire titolo idoneo a beneficiare del Superbonus la Convenzione che l’Associazione sportiva aveva stipulato con il Comune – effettivo proprietario dell’immobile – per la gestione del Palazzetto dello Sport.
Vediamo qual è il ragionamento sotteso.
Ai fini dell’applicazione del Superbonus, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli interventi agevolabili da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell'immobile in virtù in un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione d’uso dell'immobile "a spogliatoio" per lo svolgimento delle proprie attività.
Più precisamente, è considerato titolo idoneo:
- la titolarità di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile;
- la detenzione dell'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile "a spogliatoio" per lo svolgimento delle proprie attività.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la predetta Convenzione costituisse titolo idoneo a consentire all'Associazione di fruire del Superbonus 110% in quanto idonea a garantire all'Associazione la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione. Quasi alla stregua di un contratto di locazione o di comodato.
A ben guardare quindi, anche i Comuni, non espressamente annoverati tra i beneficiari del Superbonus 110%, possono, se pure indirettamente e ammesso che vi vengano soddisfatte determinate condizioni, fruire dell’agevolazione.