Il 16 marzo 2021 è il termine ultimo per comunicare la cessione del credito per le spese sostenute nel 2020

Come noto, una delle novità introdotte con il D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) riguarda le modalità di fruizione del Superbonus: in luogo della fruizione diretta della detrazione mediante dichiarazione dei redditi, il beneficiario può scegliere di fruire dell’agevolazione optando o per lo sconto in fattura praticato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, o per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. "diritto di opzione"). 

È bene ricordare che il diritto di opzione non riguarda solo il Superbonus. A norma dell’art. 121 del Decreto Rilancio, infatti, la facoltà di avvalersi dello sconto in fattura o della cessione del credito d’imposta è statestesa anche ad altre agevolazioni fiscali all’edilizia, e più precisamente alle agevolazioni riguardanti buona parte degli interventi di ristrutturazione edilizia (c.d. Bonus Ristrutturazioni)gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici (c.d. Bonus Facciate)di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus), di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus)di installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

Il contribuente che intende cedere il credito di imposta in base all'art. 121 del Decreto rilancio deve inviare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state comunicate alle spese, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ciò significa che per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione va effettuata entro il 16 marzo 2021. 

La comunicazione può essere effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando l’apposito modello di Comunicazione reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate stessa.  

Nel caso del Superbonus, la Comunicazione va inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità oppure, solamente per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, dall’amministratore del condominio (direttamente o avvalendosi di un intermediario). In tale ultimo caso, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni. Nel caso delle altre agevolazioni all’edilizia, invece, la Comunicazione può essere inviata dal beneficiario stesso (per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari) oppure dall’amministratore di condominio (per gli interventi sulle parti comuni), che possono trasmetterla direttamente o avvalendosi di un intermediario. 

 

 

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