L’Agenzia delle Entrate conferma il Super-Sismabonus per gli interventi di ripristino di edifici crollati a determinate condizioni 

Nella risposta ad una istanza di interpello presentata dal nostro Team Bonus Fiscali, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che possono beneficiare del Superbonus anche gli interventi di ripristino di edifici crollati che siano configurabili come interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001. 

L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che un edificio accatastato e di cui sia possibile ricostruire la consistenza originaria (a titolo esemplificativo, mediante planimetrie catastali, reperti fotografici ed estratti di mappa, P.R.G. e P.A.T. del Comune di ubicazione dell’immobile) può essere considerato come “edificio esistente”. 

Alla domanda se gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (i.e. opere per la messa in sicurezza statica dell'edificio, in particolare sulle parti strutturali, e per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica) possano accedere al Super-Sismabonus di cui all’art. 119 co. 4 D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta affermativa ma, al contempo, ha imposto il rispetto delle seguenti condizioni:  

- che l’immobile consegua la classe energetica A alla fine dei lavori; 

che siano necessariamente eseguiti gli interventi di cui all’art. 119 co. 1 lett. a) del Decreto Rilancio, ossia gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda. 

Nel caso di specie, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile il nuovo co1-quater dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, in base al quale “Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A". 

L’Agenzia delle Entrate non ha chiarito se l’edificio privo di APE in quanto collabente o crollato possa accedere al Superbonus anche per gli interventi di riqualificazione energetica, laddove l’edificio stesso o quello originario risultasse privo di impianto di riscaldamento. 

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