Il Decreto Rilancio ha innalzato al 110% anche l’aliquota del Sismabonus acquisti, un'agevolazione fiscale prevista e disciplinata dall'art. 16 co. 1-septies D.L. n. 63/2013.
Questo incentivo fiscale è contemplato per chiunque acquisti un immobile facente parte di un edificio ubicato in zona sismica 1, 2 o 3, che è stato interamente demolito e ricostruito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare allo scopo di ridurne il rischio sismico.
L’art. 16 co. 1-septies D.L. n. 63/2013 prevede espressamente che l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio può determinare anche l’ampliamento del volume rispetto all’edificio preesistente, purché ciò sia consentito dalle norme urbanistiche vigenti.
In particolare, ii Superbonus 110% viene calcolato sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale e alla pertinenza, anche se accatastati separatamente, fino ad un importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione pari ad euro 96.000,00.
Per accedere al Sismabonus acquisti 110% è necessario che l’atto di acquisto dell’unità immobiliare risultante dall’intervento venga stipulato entro 18 mesi dalla data di ultimazione delle opere e comunque entro il 30 giugno 2022.
Con la risposta all’interpello n. 19 dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate, in linea con la propria prassi precedente secondo la quale la normativa in materia di miglioramento sismico del patrimonio edilizio è finalizzata a promuovere la messa in sicurezza e la stabilità degli edifici, ha chiarito che Il "sisma bonus acquisti spetta non solo alle persone fisiche ma anche alle società di persone o di capitali che acquistano l’unità immobiliare sia per uso proprio che per destinarlo alla locazione”.
Tale principio si estende anche al Superbonus? L’Agenzia delle Entrate non specifica nulla al riguardo ma afferma che l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è previsto dall’art. 119 co. 9 e 10 del Decreto Rilancio. Posto che tali disposizioni contemplano precisamente la platea dei beneficiari del Superbonus 110% senza prevedere una deroga per il sisma bonus acquisti, dovrebbe concludersi che solo le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti o professioni possano fruire dell’aliquota più elevata del 110%.
Gli altri acquirenti di case antisismiche, in presenza dei presupposti previsti dall’art. 16 co. 1-septies D.L. n. 63/2013, potranno comunque accedere al sisma-bonus acquisti che consiste in una detrazione d’imposta da calcolare su un importo massimo di spesa di euro 96.000,00 per unità immobiliare, pari al 75% o all’85% del prezzo della singola unità immobiliare, a seconda che dalla realizzazione degli interventi sia derivato il passaggio ad una classe oppure a due classi di rischio inferiore.
A ciò si aggiunta che per le spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 è consentito fruire del Superbonus acquisti optando per la cessione del credito o il cd. sconto in fattura e che tale opzione è ammessa per tutti i beneficiari, incluse le società.