È ormai noto che, ad eccezione dell'ipotesi dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, non sono agevolabili con il Superbonus gli interventi realizzati in fase di “nuova costruzione”, dovendo l’intervento realizzarsi su un edificio già esistente.
L'Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato due risposte ad interpello che chiariscono quando è possibile accedere al Superbonus 110% in caso di interventi che determinano un ampliamento del volume del fabbricato esistente.
Con la risposta ad interpello n. 11 pubblicata il 7 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nel caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente che sia qualificabile nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo Unico sull’Edilizia il Superbonus spetta sia per i lavori di ricostruzione del volume esistente, che per quelli di ampliamento, senza distinzione.
Invece, qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". Tale chiarimento, in linea con la prassi precedente, è stato confermato anche di recente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 24 dell’8 gennaio 2021.
Si deve però tener conto che, ai fini della corretta documentazione delle spese contabili, in tali casi, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.