Come noto, l’art. 119 co. 9 lett. d-bis) del d.l. 34/2020, con riferimento ai soggetti ammessi a fruire del Superbonus 110% ammette le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli appositi registri.
Per detti soggetti, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.
La norma, tuttavia, non indica espressamente tra i soggetti beneficiari del Superbonus gli enti religiosi. Essi, pertanto, potranno fruire del Superbonus solo e soltanto se rientrano anche tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) del citato comma 9.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 14 del 7 gennaio 2021.
Si specifica inoltre che, diversamente dall’ipotesi predetta, gli enti religiosi potranno beneficiare del Superbonus solo per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora partecipino alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.