Bonifici "parlanti": verso un aumento della ritenuta d'acconto nel 2024?

Tutte le volte in cui su di un immobile vengano ad eseguirsi opere di ristrutturazione edilizia ovvero di efficientamento energetico è fatto obbligo per i contribuenti, al fine di poter successivamente fruire delle detrazioni fiscali, di avvalersi del bonifico c.d. “parlante” quale mezzo di pagamento delle spese sostenute, rendendo così possibile tenere traccia tanto dei dati del destinatario quanto di quelli del contribuente. Esso, infatti, oltra a dover contenere il riferimento all’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, deve riportare i dati fiscali del beneficiario della detrazione e di colui a favore del quale è disposto il pagamento.

Inoltre, al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva, il Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78 e s.m.i. dispone che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”.

Letta in altri termini la norma prevede che al momento del pagamento delle somme, nelle modalità previste dal legislatore, il beneficiario (i.e. l’impresa di costruzioni o l’impresa incaricata di eseguire lavori di efficientamento energetico) sarà assoggettato ad una ritenuta d’acconto a titolo di pagamento anticipato dell’imposta sul reddito maturata.

Ebbene, l’aliquota di tale ritenuta è stata più volte modificata nel corso degli anni: passando dall’originario 10% del 2010 al 4% nel 2011 e, infine, all’8% nel 2015. Da quanto si ricava dal Disegno di Legge di Bilancio 2024 tale aliquota sembra destinata a subire un ulteriore incremento del 3% a decorrere dal 1° marzo del 2024 arrivando così all’11%.

Infine, preme ricordare come la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 40/E abbia previsto, già nel 2010, che dalla base di calcolo sulla quale operare la ritenuta vada scomputata l’IVA “in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta” e che la stessa, “per esigenze di semplificazione e di economicità nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, (…) venga applicata con l'aliquota più elevata”. Pertanto, sarà necessario, ai fini dell’individuazione della base di calcolo della ritenuta d’acconto, sottrarre dall’importo dovuto l’IVA con l’aliquota più alta in vigore.

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