È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023 il decreto-legge n. 1/2023, con il quale sono state introdotte alcune rilevanti modifiche alla disciplina della cessione dei crediti fiscali e dell’opzione per lo sconto in fattura previsti dall’art. 121 del decreto-legge n. 34/2020. Il decreto è entrato in vigore il 17 febbraio 2023.
1. Divieto di acquisto dei crediti fiscali da parte delle pubbliche amministrazioni
Con l’art. 1, co. 1, lett. a) è stato introdotto il divieto per gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell’elenco redatto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 196/2009 di acquistare i crediti fiscali derivanti dall’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
2. Introduzione di una presunzione di buona fede per il cessionario che abbia acquisito alcuni documenti
Con l’art. 1, co. 1, lett. b) è stata introdotta una norma che – ad eccezione dei casi di dolo – esclude la responsabilità del cessionario che abbia acquistato crediti fiscali controversi qualora dimostri di “essere in possesso” di alcuni documenti espressamente individuati dalla norma. Si tratta di:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a) , c) e d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
3. Esclusione della cessione del credito e dello sconto in fattura per nuovi lavori. Regime transitorio
L’art. 2 del decreto-legge n. 11/2023 ha inoltre previsto che, a far data dalla sua entrata in vigore, non è più possibile per il contribuente beneficiario delle detrazioni indicate all’art. 121, co. 2 del decreto-legge n. 34/2020 esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
È tuttavia previsto un regime transitorio che esclude dalla preclusione tutti i crediti fiscali, anche se sorti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge:
- gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini ai quali si applica il “Superbonus” per i quali risulti presentata prima del 17 febbraio 2023 la CILA-S;
- gli interventi “Superbonus” effettuati dai condomini ai quali si applica il “Superbonus” per i quali, prima del 17 febbraio 2023, risulti adottata la delibera assembleare di approvazione e sia stata depositata la CILAS. Nel silenzio della norma non è chiaro se sia richiesto che la delibera abbia data certa oppure se sia sufficiente la dichiarazione sostituitiva dell’atto di notorietà già prevista dalla legge di Bilancio 2023 ai fini della determinazione dell’aliquota applicabile al “Superbonus”;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione ai quali si applica il “Superbonus” per i quali, prima del 17 febbraio 2023 sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo edilizio (permesso di costruire o SCIA);
- gli interventi edilizi ai quali si applicano altre detrazioni previste dall’art. 121 d.l. n. 34/2020 e per i quali per i quali, prima del 17 febbraio 2023 sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo edilizio (CILA, SCIA o Permesso di costruire);
- gli interventi di edilizia libera ai quali si applicano altre detrazioni previste dall’art. 121 d.l. n. 34/2020 e per i quali “siano già iniziati i lavori”. Nel silenzio della norma, non è chiaro se tale circostanza possa essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o se sia richiesta altra provaM
- per gli interventi che prevedono l’applicazione del sisma-bonus “acquisti”, nel caso in cui prima del 17 febbraio 2023 sia stato registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile.
4. Abrogazione della cessione del credito e dello sconto in fattura nel caso di cessioni “ordinarie” ecobonus e sismabonus
Con l’art. 2, co. 4 del decreto-legge n. 11/2023 sono state inoltre abrogate le previsioni che consentivano, anche al di fuori del regime speciale introdotto dall’art. 121 d.l. n. 34/2013 di cedere (con alcune limitazioni) i crediti di imposta derivanti dall’applicazione dell’ecobonus e del sismabonus “ordinari”, disciplinati dagli articoli 14 e 16 del d.lgs. n. 63/2013.