La legge di bilancio per il 2023, in corso di approvazione al Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina del “Superbonus” 90% e 110%, di seguito riassunte.
1. Nuovo regime della proroga dell’aliquota al 110%
La legge di bilancio per il 2023 ha previsto alcune modifiche al regime della proroga dell’aliquota al 110% già disciplinato dall’art. 9 del decreto-legge n. 176/2022. Le novità riguardano, in particolare, il termine per la presentazione della CILAS nel caso di interventi in condominio e le modalità di attestazione della data dell’Assemblea condominiale.
In particolare, in base all’art. 1, co. 894 della legge di bilancio 2023 continuerà ad applicarsi l’aliquota al 110%:
- agli interventi diversi da quelli effettuati per i condomini (es. edifici unifamiliari, edifici composti da 2 a quattro unità separatamente accatastate di proprietà di una sola persona fisica o in comunione pro indiviso) per i quali alla data del 25 novembre 2022 risulti presentata la CILAS
- agli interventi effettuati dai condomini:
- per i quali la CILAS risulti depositata entro il 31 dicembre 2022, purché la delibera assembleare risulti adottata prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 176/2022 (19 novembre 2022); oppure
- per gli interventi per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 ed il 24 novembre 2022 e la CILAS risulti depositata alla data del 25 novembre 2022;
in entrambi i casi, la data di adozione della deliberazione deve essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea;
- agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto dalla legge (i.e. deposito della SCIA o dell’istanza di Permesso di Costruire).
2. Localizzazione dei pannelli fotovoltaici per interventi realizzati nei centri storici da ONLUS, APS, ODV
L’art. 1, co. 1 della legge di bilancio introduce un nuovo comma 7-bis all’art. 119 del decreto-legge n. 119/2020, in base al quale la detrazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici da parte di ONLUS, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale spetta anche nel caso in cui i pannelli siano installati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi “trainanti”, qualora questi edifici siano ubicati all’interno di centri storici soggetti a vincoli decretati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 136, co. 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 42/2004).
3. Massimale per gli interventi di installazione di pannelli fotovoltaici da parte di Comunità Energetiche Rinnovabili e gruppi di autoconsumo
L’art. 1, co. 10, lett. b) della legge di bilancio ha previsto la modifica all’art. 119, co. 16-ter del decreto-legge n. 36/2020 relativa alla determinazione dei massimali per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici da parte di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) costituite in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle configurazioni di autoconsumo previste dall’art. 42-bis d.l. 162/2019.
Il nuovo testo così prevede:
Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati il presente comma si applica fino alla soglia di 200 kW con l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute.