No al Super-Sismabonus se si demolisce e ricostruisce “al grezzo”

Con la risposta ad interpello n. 907-1179/2022, in un caso seguito dal Team Bonus Fiscali dello Studio BM&A, la Direzione Regionale del Veneto dell’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a prendere posizione sull’ammissibilità di accedere al Super-Sismabonus 110% di cui all’art. 119 D.L. n. 34/2020, o in via subordinata al Sismabonus ordinario ex art. 16 D.L. n. 63/2013, per le spese relative ad interventi di demolizione e ricostruzione in chiave antisismica di un fabbricato a destinazione residenziale nell’ipotesi in cui la Committenza ultimi unicamente le opere strutturali, senza effettuare gli interventi di completamento e finitura lasciando l’immobile accatastato in categoria F/4 (“unità in corso di definizione”).

In particolare, si è chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire se sia necessario e sufficiente che le spese sostenute durante il periodo di vigenza dell'agevolazione siano relative ad interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico sulle parti comuni dell'edificio terminati, asseverati e collaudati ancorché alla fine dei lavori strutturali non sia succeduta la segnalazione certificata di agibilità.

L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che la documentazione relativa alla chiusura dei lavori, compreso il certificato di agibilità di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 380/2001, rientra nella documentazione necessaria, così come qualsiasi altro tipo di documentazione non espressamente prevista dalla normativa in materia di Superbonus, ma richiesta dalla prassi urbanistica che il Superbonus non ha modificato.

In seguito, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato che è possibile fruire del Superbonus sempreché, al termine dei lavori, l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio e possieda tutti i requisiti, anche tecnici, richiesti dalla legge. In particolare, il comma 15-bis dell’art. 119 stabilisce che il Superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.

Richiamando la prassi precedente, l’Agenzia ha affermato che la circostanza che l’edificio abbia natura residenziale prima della demolizione e ricostruzione non rileva né per il Superbonus, né per il sisma bonus "ordinario", mentre, ai soli fini del Superbonus, al termine degli interventi l’immobile deve avere natura residenziale (cfr. circolare 24/E del 2020, paragrafo 2) e conseguentemente essere accatastato in una delle categorie agevolabili (sul punto, cfr. Risposta a interpello 556/2021).

Così statuendo, l’Amministrazione ha pertanto escluso la possibilità di fruire del Superbonus per le opere antisismiche eseguite mediante demolizione e ricostruzione qualora i lavori strutturali siano conclusi ma l’immobile rimanga allo stato grezzo, ossia venga accatastato in categoria F/4 ("unità in corso di definizione") - categoria fittizia riguardante immobili per lo più terminati la cui destinazione d'uso e la consistenza non sono state ancora definite (a titolo esemplificativo, in pendenza di lavori di frazionamento dell'immobile cui seguirà atto di vendita –, non essendo possibile attestare la destinazione residenziale finale e l’appartenenza ad una categoria catastale ammessa al beneficio

Quanto alla possibilità di accedere al Sismabonus, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito una risposta chiara limitandosi ad affermare il principio secondo cui “In sostanza, per i soggetti destinatari del Superbonus che effettuano interventi antisismici su immobili ammessi a tale agevolazione l'aliquota di detrazione è elevata al 110 per cento senza la possibilità di applicare le aliquote di detrazione indicate nel citato art.16 del d.l n. 63 del 2013. Resta fermo, invece, che la disciplina "ordinaria" del Sismabonus si applica in tutti gli altri casi esclusi dal Superbonus (Circolare 23.06.2022 n. 23/E, paragrafo 3.3)" (cfr. Circ. n.28 del 25 luglio 2022).

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