Super-Sismabonus acquisti 110% declassabile a Bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati in caso di deposito tardivo dell’Allegato B

Con la risposta ad interpello n. 907-1430/2022 del 10 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, in un caso curato dal Team Bonus Fiscali dello Studio BM&A, ha ribadito che l’asseverazione di rischio sismico ante lavori conforme al modello di cui all’Allegato B del D.M. n. 58/2017 deve essere depositata nel rispetto dei termini perentori di cui all’art. 3 del medesimo decreto (per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020 “tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori”) a pena di decadenza dal Super-Sismabonus acquisti di cui all’art. 119 co. 4 e 16 co. 1-septies D.L. n. 63/2013.

Richiamando la Circolare n. 28/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato il principio secondo cui “un'asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l'accesso al Sisma bonus".

La dimostrazione circa la formazione e sottoscrizione tempestiva dell’asseverazione medesima da parte del contribuente, dunque, non legittima l’applicazione del Sismabonus acquisti potenziato al 110% (né quello ordinario con aliquota del 75% oppure 85%), contrariamente a quanto si era desunto dalla risposta ad interpello n. n. 907-396/2022 che aveva ricondotto la tardività del deposito fra le “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo” di cui all’art. 119 co. 5-bis D.L. n. 34/2020, che non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali, successivamente riformata dalla stessa Direzione Regionale Veneto con la risposta in rettifica n. 907-1406/2022.

Con la risposta più recente in commento, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato anche la questione, sollevata dall’impresa istante in via subordinata, relativa alla possibilità di applicare in luogo del Super-Sismabonus acquisti al 110% il Bonus per l’acquisto di immobili ristrutturati di cui all’art. 16-bis co. 3 D.P.R. n. 917/1986, sul presupposto che, nel caso di specie, gli interventi di demolizione e ricostruzione in chiave antisismica eseguiti dall’impresa configurano interventi di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

Trattasi, come noto, di un’agevolazione fiscale riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2024, spettante agli acquirenti di unità immobiliari abitative cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno eseguito (direttamente o tramite appalto) interventi di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia sull’intero fabbricato di cui le unità sono parte, sempre che la vendita sia conclusa entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

In particolare, la detrazione spetta in misura del 50% del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che “nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma sopra citata, gli acquirenti potrebbero usufruire dell'agevolazione di cui all'art. 16-bis, c. 3 TUIR ed optare, in luogo della detrazione, per lo sconto in fattura”, non ostando la circostanza che la fattura già emessa riporta l’indicazione di uno sconto sul corrispettivo di importo superiore a quello spettante.

A tale riguardo, su specifica richiesta dell’istante, l’Agenzia ha chiarito che “L'indicazione di uno sconto in fattura maggiore rispetto a quello spettante, ai sensi dell'art. 16-bis c. 3 TUIR, costituisce solo una modalità di pagamento del corrispettivo, che non incide sull'imponibile pattuito e sull'IVA calcolata sull'intero corrispettivo”.

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