Il bonus ristrutturazioni spetta anche per lavori pagati con il rimborso dell'assicurazione

Con la risposta ad interpello n. 459 del 20 settembre 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle spese ammesse al cd. "Bonus ristrutturazioni" disciplinato dall'art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

Si tratta di una detrazione che copre il 50% delle spese relative ad interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia su edifici esistenti (oltre che ad alcune speciali categorie di interventi costituenti manutenzione ordinaria o edilizia libera). La detrazione - come previsto dal d.l. 63/2013 - copre un massimale di spesa pari a 96.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali.

Nel caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate, l'istante aveva rappresentato che il fabbricato di sua proprietà aveva subito dei danni dovuti a eventi atmosferici avversi, per i quali era stato risarcito dalla compagnia di assicurazioni con la quale aveva stipulato una polizza contro questi rischi. L'istante, trovandosi a dover effettuare le riparazioni dei danni per cui era stato indennizzato, ha sottoposto all'Amministrazione il quesito se tali spese, in quanto sostenute con le somme ricevute a titolo di indennizzo, avrebbero potuto beneficiare dell'agevolazione fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello sopra menzionata, ha dato parere positivo. 

Nella risposta ad interpello ha prima di tutto chiarito che "la detrazione spetta con riferimento alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito; eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente."

Ha poi richiamato la posizione espressa nella circolare n. 28/E del 2022, nella quale aveva affermato che "l'indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all'immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile, non deve essere sottratto dalle spese eventualmente sostenute per l'effettuazione di interventi che danno diritto alla detrazione e che, quindi, potranno considerarsi rimaste interamente a carico dal contribuente".

In applicazione di questo principio ha quindi concluso che, poiché l'istante aveva ricevuto dalla compagnia assicurativa una somma a titolo di "risarcimento e/o indennizzo" per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali e morali, presenti e futuri) subiti dall'edificio oggetto degli interventi agevolati, a seguito dell'evento previsto dal contratto di assicurazione, detta somma non deve essere sottratta alle spese sostenute per gli interventi prospettati e si considerano dunque come se fossero rimaste interamente a carico dell'Istante medesimo.

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