Riforma del processo tributario: le principali novità

Il 16 settembre 2022 è entrata in vigore la L. n. 130 del 21 agosto 2022, recante la riforma della giustizia tributaria. L’approvazione della presente novella rappresenta un impegno assunto dal nostro Paese a livello europeo nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”). Tale modifica normativa si colloca in un più ampio progetto di miglioramento della competitività del sistema Paese ed ha lo scopo precipuo di rafforzare la fiducia degli operatori economici nell’ordinamento giudiziario italiano e, per l’effetto, di attrarre un numero maggiore di investimenti esteri. Oltre all’introduzione di una nuova denominazione del giudice tributario – che da Commissione Tributaria Provinciale o Regionale diviene Corte di Giustizia di primo o di secondo grado – il legislatore ha effettuato una serie di modifiche volte a perseguire essenzialmente tre obiettivi: 1) ottenere una maggiore specializzazione dell’organico, 2) ridurre il contenzioso, e 3) velocizzare la durata dei processi in ambito tributario.

In attuazione dei suddetti obiettivi sono stati innanzitutto introdotti dei giudici specializzati, professionali e a tempo pieno. In particolare, è stato previsto un concorso per l’accesso all’attività di magistrato tributario, il quale si articola in prove scritte e orali. A tale concorso possono partecipare anche i laureati in quei corsi economici che consentirebbero di sostenere l’esame di Stato di dottore commercialista. Con tale presa di posizione il legislatore ha dimostrato di aver contezza del fatto che la materia tributaria rappresenta un settore caratterizzato dall’interdisciplinarietà e, in quanto tale, presuppone che il giudice disponga di conoscenze di economia aziendale e dei principi contabili. L’intervento del legislatore in tale ambito della giustizia tributaria avrà potenzialmente un impatto positivo in termini di decongestionamento del contenzioso, in quanto vi sarà un recupero di efficienza garantito da giudici che esercitano a tempo pieno e con competenza specializzata. In aggiunta, la qualità delle sentenze verosimilmente migliorerà, portando quindi ad una diminuzione delle impugnazioni. Sempre relativamente all’organico è stata anche prevista la figura del giudice monocratico in primo grado.

In secondo luogo, e su un piano più strettamente relativo al processo, il legislatore è intervenuto nell’ambito del regime probatorio. Segnatamente, prendendo atto della tendenza giurisprudenziale a valutare le prove in modo più favorevole per l’Amministrazione finanziaria – soprattutto grazie all’istituto delle presunzioni, sia legali sia introdotte dalla giurisprudenza stessa – ha esplicitato come l’onere della prova incomba sull’attore sostanziale, di fatto introducendo un’effettiva equiparazione tra le parti. Ciò comporta necessariamente l’onere in capo all’Amministrazione di far emergere assolute certezze in merito alla fondatezza delle contestazioni poste in essere, onere che si tradurrà in una migliore qualità degli atti emanati, all’interno dei quali il contenuto e la qualità delle prove sottese all’imposizione saranno oggetto di maggiore attenzione.

Sempre in ambito probatorio, poi, l’articolo 4 della L. 130/2022 ha introdotto l’istituto della prova testimoniale, con la precisazione che la stessa possa essere disposta anche senza l’accordo delle parti e sia resa in forma scritta. Questa novità è apprezzabile in quanto si tratta di un mezzo probatorio che permette di verificare lo stato soggettivo doloso o colposo del contribuente e che di fatto avvicina il giudizio tributario a quello civile.

In terzo luogo, per quanto concerne l’istituto della conciliazione, questa può essere proposta dalla Corte di giustizia tributaria ed è stata stabilita la ripartizione delle spese del giudizio in caso di mancata accettazione del giudice o di una delle parti.

Sempre a livello processuale è poi previsto che dal 1° settembre 2023 le udienze della Corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, nonché le trattazioni delle istanze cautelari, si svolgeranno esclusivamente a distanza, con l’eccezione dell’espressa richiesta, di una delle parti e per comprovate ragioni, dell’udienza in presenza.

Altre novità riguardano l’introduzione di un massimario di giurisprudenza tributaria a livello nazionale e non più regionale e l’istituzione di una sezione tributaria della Cassazione.

 

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