Precisazioni sull’indicazione dei CCNL nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture

Come noto, l’art. 4 del D.l. n. 13 del 25 febbraio 2022 ha previsto l’inserimento del comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, imponendo di fatto un obbligo per le imprese che realizzano i lavori ammessi a determinate agevolazioni fiscali di applicare i CCNL del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Tale adempimento si applica ai lavori avviati successivamente al 27 maggio 2022, quindi a partire dal 28 maggio 2022 ed è previsto per i lavori edili di importo complessivo superiore a 70.000 euro rientranti fra quelli indicati nell’allegato X al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

Con riferimento agli interventi agevolabili ai sensi dell’art. 119 del D.L. 34/2020, cd. Superbonus, sono ricompresi nei lavori edili indicati dal citato allegato gli interventi di demolizione e ricostruzione, la coibentazione delle superfici opache verticali e tutti gli altri lavori agevolabili che prevedano opere di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione e movimento terra.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità dovranno verificare che il contratto collettivo applicato sia stato indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Rimane comunque onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.

Come precisato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 del 27 maggio 2022: “In particolare, ai fini che qui interessano, si può ritenere che, allo stato, siano in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:    
· F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);          
· F015;         
· F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).”.

Nella medesima circolare, inoltre, l’Agenzia stabilisce che allorquando, per errore, una fattura non indichi il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

Nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto tale obbligo deve essere rispettato. In questi casi, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Si rammenta che, oltre agli interventi edili di importo complessivo inferiore a 70.000 euro e quelli che non rientrano fra quelli indicati nell’allegato X al D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, sono esclusi dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti senza l’impiego di dipendenti da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

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