Calcolo del 30% dell’intervento complessivo da eseguire entro il 30 settembre 2022 e modalità di dimostrazione per fruire della proroga Superbonus

Con l’approssimarsi della scadenza fissata dal comma 8-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020 per le abitazioni unifamiliari e le unità funzionalmente autonome con accesso indipendente per fruire della proroga del Superbonus sino al 31 dicembre 2022, pare utile tornare a chiarire le modalità di calcolo del 30% dell’intervento complessivo da effettuarsi entro il 30 settembre 2022.

Come noto, a decorrere dal 18.05.2022 la disposizione predetta stabilisce che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”.

Come riportato nella nostra precedente newsletter del 26 agosto 2022, in data 21 giugno 2022 la Sottosegretaria al Ministero dell’Economia Maria Cecilia Guerra, in risposta all’interrogazione  “5-08270 Martinciglio: Chiarimenti in merito alla quota di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli edifici ai fini del Superbonus 110 per cento”,  ha chiarito la portata della succitata norma affermando che “Per effetto di tale ultima disposizione, quindi, è possibile scegliere se calcolare il 30 per cento dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022, considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile”.

In sostanza, il committente ha a disposizioni due alternative:

  • dimostrare di aver eseguito il 30% dell’intervento complessivo, inclusi i lavori non ammessi al Superbonus o ammessi a bonus “minori”;
  • dimostrare di aver eseguito il 30% dell’intervento complessivo, con ciò intendendo esclusivamente le opere ammesse al Superbonus (sia antisismiche che di riqualificazione energetica).

Ciò implica che per fruire della proroga Superbonus sino al 31.12.2022 il legislatore ha previsto la facoltà e non l’obbligo per il committente di includere nel computo i lavori extra-Superbonus.

Non deve, dunque, indurre in errore la risposta all’istanza di interpello n. 791/2021, talvolta impropriamente richiamata per comprendere il significato di “intervento complessivo”. Quest’ultima, infatti, è stata redatta e pubblicata dall’Agenzia delle Entrate avuto riguardo al testo previgente del comma 8-bis dell’art. 119 D.L. n. 34/2020.

Per quanto concerne le modalità di dimostrazione del raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo, nel sito dell’ENEA è stata pubblicata la risposta fornita dalla Commissione consultiva per il Monitoraggio del D.M. n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate secondo cui: “A tal riguardo la Commissione, visto quanto già richiamato dalla disposizione di legge sopra riportata anche in accordo a quanto indicato nell’Interpello AdE 24/11/2021, n. 791, osserva che si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione. Il direttore dei lavori, per la certificazione del raggiungimento dei lavori effettuati nella percentuale del 30% dell’intervento complessivo, al 30 settembre 2022, redigerà un’apposita dichiarazione, basata su idonea documentazione probatoria (a titolo di esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture ecc.), da tenere a disposizione di un eventuale richiesta degli organi di controllo e che dovrà essere allegata alla documentazione finale. La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie. Allo scopo di garantire la previsione normativa è opportuno che la dichiarazione medesima, con i relativi allegati, venga trasmessa tempestivamente via PEC o raccomandata al committente e all’impresa”.

In sostanza il DL deve rilasciare un’apposita dichiarazione supportata documentalmente e deve trasmettere tale dichiarazione unitamente agli allegati al committente e all’impresa capofila via pec o raccomandata.

Il parere rilasciato a settembre 2022 dalla Commissione di Monitoraggio e pubblicato nel sito ENEA è visualizzabile a questo link

 

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